Obbligo di annunciare i posti vacanti: nel 2021 più professioni assoggettate

Berna, 27.11.2020 - Il 27 novembre 2020 il consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ha approvato l’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti per il 2021. In seguito alla crisi del coronavirus e al forte aumento della disoccupazione registrato da marzo 2020, il numero di generi di professioni assoggettati a tale obbligo nel 2021 è cresciuto rispetto al 2020.

Tutti i generi di professioni che nel 2020 erano soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti lo saranno anche nel 2021. A ciò si aggiungono, a causa dell’elevata disoccupazione, altri generi di professioni. Tra i più colpiti dalla crisi del coronavirus vi sono i servizi alla persona (ad es. industria alberghiera e della ristorazione, commercio al dettaglio), il settore dell’arte e dell’intrattenimento, il settore dei viaggi (aviazione, operatori turistici) e l’industria manifatturiera (ad es. orologeria e industria MEM). Molti dei nuovi generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio provengono da questi settori, come i cuochi, gli addetti alla ristorazione, gli addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi, i responsabili di eventi, gli agenti di sicurezza, i tassisti, i saldatori, gli operatori in orologeria nonché i dirigenti nei servizi di vendita e di marketing. L’elenco completo dei generi assoggettati all’obbligo di annuncio da gennaio 2021 è consultabile sul sito www.lavoro.swiss.

Nel quadro dell’obbligo di annunciare i posti vacanti l’elenco si applica a partire da un tasso di disoccupazione del cinque per cento. Il nuovo elenco entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. A causa del notevole aumento della disoccupazione registrato da marzo 2020, è cresciuto il numero dei generi di professioni che hanno raggiunto o superato la soglia del cinque per cento.

L’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio, aggiornato dal DEFR ogni anno nel quarto trimestre, è pubblicato in un’ordinanza del DEFR ed è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. L’unico criterio che determina l’assoggettamento di un genere di professione a tale obbligo è il rispettivo tasso di disoccupazione. I singoli tassi sono calcolati a livello nazionale sulla base di una media di 12 mesi nei generi di professioni della nomenclatura svizzera delle professioni dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Il 23 maggio 2018 il DEFR aveva emanato per la prima volta, nel quadro dell’obbligo di annuncio, un’ordinanza contenente i generi di professioni nei quali, nel periodo dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2018, il tasso di disoccupazione medio aveva raggiunto o superato l’otto per cento. L’ordinanza è rimasta in vigore per il periodo di introduzione della misura, ossia dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019.

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore una seconda ordinanza in materia, con i generi di professioni che avevano raggiunto o superato in media il tasso di disoccupazione del cinque per cento nel periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Questa ordinanza è in vigore fino al 31 dicembre 2020 e, dal 1° gennaio 2021, sarà sostituita dalla nuova ordinanza relativa ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione raggiunge o supera la soglia del cinque per cento.

Sul sito www.lavoro.swiss vengono pubblicate regolarmente informazioni sull’obbligo di annuncio.


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