Revisione dell’ordinanza sul CO2: prorogati fino a fine 2021 gli strumenti di protezione del clima

Berna, 25.11.2020 - Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sul CO2, volta a prorogare fino a fine 2021 i principali strumenti di protezione del clima. La modifica dell’ordinanza previene una lacuna normativa fino all’entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO2. Inoltre, pone in essere la riduzione, nel 2021, delle emissioni di gas serra dell’1,5 per cento rispetto al 1990 richiesta dal Parlamento.

Nella sessione autunnale il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2021. Tuttavia, il relativo termine referendario è ancora in corso. Già nel dicembre 2019 il Parlamento aveva deciso di prorogare di un anno fino a fine 2021 gli strumenti di protezione del clima centrali ma limitati nel tempo. In questo modo, la Svizzera potrà raggiungere gli obiettivi climatici senza interruzioni e ridurre nel 2021 le emissioni di gas serra dell’1,5 per cento rispetto al 1990. Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica dell’ordinanza sul CO2 e ne ha decretato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021. La Confederazione crea così certezza giuridica e di pianificazione per gli attori interessati.

Sono interessati i seguenti strumenti di protezione del clima:

  • L’esenzione dalla tassa sul CO2 con obbligo di riduzione per i gestori di impianti ad alta intensità di emissioni e l’obbligo di compensazione per gli importatori di combustibili fossili sono prorogati fino a fine 2021.
  • Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni, che dall’inizio del 2020 è collegato a quello dell’UE, sarà prorogato a tempo indeterminato.
  • La continua riduzione delle emissioni di CO2 dei combustibili è garantita. Secondo l’ordinanza sul CO2 vigente, se la diminuzione delle emissioni di CO2 da combustibili fossili è insufficiente la tassa sul CO2 può essere aumentata a 120 franchi per tonnellata di CO2. La modifica dell’ordinanza prevede la proroga di questo strumento. Ciò consentirebbe in linea di principio di adeguare la riscossione della tassa a partire dal 1° gennaio 2022, qualora le emissioni di combustibili non diminuissero in misura sufficiente entro fine 2020. Come finora, due terzi dei proventi della tassa saranno ridistribuiti alla popolazione e all’economia. Le entrate rimanenti saranno destinate al Programma Edifici e al Fondo per le tecnologie. Quest’ultimo sostiene le tecnologie rispettose del clima.

Adeguate le prescrizioni sulle emissioni dei veicoli nuovi

Un ulteriore adeguamento dell’ordinanza sul CO2 riguarda le prescrizioni sulle emissioni di autovetture, autofurgoni e trattori a sella leggeri. Da settembre 2017, le emissioni di CO2 dei nuovi modelli di veicoli sono misurate secondo una nuova procedura, la «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP). Le emissioni di CO2 misurate con la WLTP riflettono con maggiore precisione il consumo effettivo di combustibile e sono circa il 25 per cento superiori ai valori di emissione misurati con la procedura utilizzata finora. I valori obiettivo per gli anni 2021-2024 fissati secondo la vecchia procedura di misurazione sono stati sostituiti da obiettivi WLTP equivalenti, in modo da mantenere le prestazioni di riduzione richieste dagli importatori di veicoli.


Indirizzo cui rivolgere domande

Andrea Burkhardt, capa della divisione Clima, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tel. +41 58 462 64 94



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