Una parte delle modifiche della legge sull'asilo entra in vigore il 1° gennaio 2007

Berna, 08.11.2006 - La legge sull'asilo riveduta, approvata a forte maggioranza dal popolo svizzero il 24 settembre 2006, intende rafforzare la lotta agli abusi e migliorare lo statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio. Siccome alcuni problemi nel settore dell'asilo reclamano soluzioni rapide, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore al 1° gennaio 2007 una parte delle modifiche della legge nonché diverse ordinanze d’esecuzione.

Il 24 settembre 2006, il popolo svizzero ha approvato con oltre il 67 per cento dei voti la revisione parziale della legge sull'asilo licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2005. La messa in vigore delle modifiche apportate a tale legge e delle ordinanze d'esecuzione avverrà in due tappe, in quanto l'adeguamento di determinate disposizioni necessita di più tempo. Il primo pacchetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, comprende segnatamente le misure coercitive, la nuova formulazione dei motivi di non entrata nel merito per quel che concerne l'asilo, la regolamentazione dei casi di rigore e il miglioramento dello statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio.

Misure coercitive
Le misure coercitive entrano in vigore il 1° gennaio 2007. L'applicazione spetta ai Cantoni, i quali devono assicurare la trasposizione nel diritto cantonale delle nuove misure o delle misure esistenti modificate. La Confederazione continuerà a versare un importo forfettario di 130 franchi per giorno di carcerazione cautelativa o in vista di rinvio coatto. Essa rileverà peraltro presso i Cantoni i dati che consentiranno di valutare l'applicazione delle misure coercitive.

Regolarizzazione dei casi di rigore
Il diritto vigente prevede la possibilità di ordinare l'ammissione provvisoria in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d’asilo. All’atto dell’esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell’integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli (art. 44 cpv. 3 e 4 LAsi).
L'articolo 14 della legge riveduta prevede la possibilità per il Cantone di rilasciare un permesso di dimora se l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo, il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato. La novità consiste nel fatto che l'articolo non si applica unicamente alle persone la cui procedura d'asilo è pendente, bensì anche a coloro la cui procedura è conclusa. I Cantoni hanno pertanto la possibilità di regolarizzare un certo numero di vecchi casi. I criteri sono stabiliti nell'ordinanza 1 sull'asilo.

Migliore statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio
Le persone ammesse a titolo provvisorio devono potersi integrare più facilmente nel nostro Paese di quanto sia il caso sinora. La revisione della legge sull'asilo e l'ordinanza d'esecuzione prevedono segnatamente due miglioramenti concernenti l'accesso al mercato del lavoro e il ricongiungimento familiare. Le autorità cantonali possono autorizzare le persone ammesse a titolo provvisorio a svolgere un'attività lucrativa, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica. I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni, a condizione che la famiglia non dipenda dall'aiuto sociale e benefici di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.


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