Coronavirus: il Consiglio federale decide nuove regole per le attestazioni del diritto di voto nei referendum facoltativi

Berna, 07.10.2020 - Nella sua seduta del 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adottato un’ordinanza che consente di depositare le liste di firme per i referendum facoltativi anche senza attestazioni del diritto di voto. La misura limitata nel tempo entra in vigore l’8 ottobre 2020 e attua la base legale istituita dal Parlamento (art. 2 legge COVID-19) .

Le agevolazioni temporanee nell’ambito delle attestazioni del diritto di voto valgono per tutti gli atti il cui termine di referendum è iniziato o inizierà a decorrere fra il 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2021. La durata di validità comprende quindi tutti gli atti del Parlamento che possono
essere oggetto di referendum adottati nel periodo compreso fra la sessione estiva 2020 e la sessione estiva 2021.

L’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto prevede che i comitati referendari e altri gruppi addetti alla raccolta delle firme possano depositare le liste di firme presso la Cancelleria federale anche se prive delle attestazioni del diritto di voto, in deroga all’articolo 59a della
legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Le firme devono tuttavia ancora pervenire alla Cancelleria federale entro i 100 giorni del termine di referendum.

Parimenti rimane valido l’articolo 62 LDP secondo il quale in linea di principio le liste sono inviate man mano al servizio competente secondo il diritto cantonale per l’attestazione del diritto di voto. Ciò rappresenta un vantaggio anche per i comitati. Soltanto richiedendo man mano le attestazioni possono infatti mantenere la visione d’assieme dello stato effettivo della raccolta di firme.

La Cancelleria federale richiederà le attestazioni del diritto di voto ai Comuni, se le liste di firme depositate prive di attestazioni possono essere determinanti ai fini della riuscita del referendum; vale a dire se sono state inoltrate più di 50'000 firme, di cui meno di 50'000 attestate.

La possibilità di depositare anche liste di firme non attestate vale solo per i referendum facoltativi. Per le iniziative popolari a livello federale le attestazioni del diritto di voto devono essere richieste da parte del comitato d’iniziativa come finora entro il termine di raccolta delle firme.


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