Sostituzione di valvole cardiache trans-catetere: ampliato lʼobbligo di assunzione delle prestazioni

Berna, 23.06.2020 - Lʼimpianto trans-catetere di valvola aortica è unʼalternativa mininvasiva alla sostituzione delle valvole cardiache con intervento a cuore aperto. Dʼora in poi sarà rimunerato dallʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) anche per le operazioni a rischio medio. Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ha adeguato ulteriormente lʼelenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

Da luglio 2013, la sostituzione di valvole cardiache trans-catetere (TAVI) è soggetta allʼobbligo di assunzione delle prestazioni per le persone ad alto rischio operatorio e per quelle non operabili. La TAVI è applicata con sempre maggior frequenza anche alle persone con rischio operatorio medio o basso. Pertanto, ora lʼobbligo di assunzione delle prestazioni vale anche in caso di rischio operatorio medio, mentre per il rischio basso tale obbligo non sussiste, poiché mancano ancora risultati sul lungo periodo e deve essere considerata la possibilità di complicazioni, quali insufficienza valvolare o aritmie cardiache. Inoltre la TAVI è più cara di un intervento operatorio.

In base a questo e ad altri cambiamenti, sono stati adeguati lʼordinanza sulle prestazioni (OPre) e i suoi allegati. Gli adeguamenti entreranno in vigore in momenti diversi.

Adeguamenti EMAp

Per via della revisione in corso, il DFI ha adeguato di nuovo lʼEMAp. Le stecche per muoversi dopo operazioni o malattie - escluse le stecche per mobilizzazione della spalla - in futuro non saranno più rimunerate. Gli importi massimi rimborsabili per apparecchi nCPAP per la cura dellʼapnea da sonno e gli apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio sono stati adeguati a seguito dellʼaumento dei prezzi in Svizzera e dei confronti con i prezzi praticati allʼestero. Ai mezzi ausiliari per tracheostomia (ventilazione artificiale) è stato applicato un nuovo sistema di rimunerazione con forfait annuali.

Gli adeguamenti dellʼEMAp entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Sono state adeguate anche ulteriori posizioni in altri capitoli.

Lʼelenco delle analisi riveduto entra in vigore

Lʼelenco delle analisi (EA) stabilisce in quali casi e con quali importi unʼanalisi di laboratorio viene rimunerata dallʼAOMS. LʼEA è stato rielaborato e adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica di laboratorio. Le posizioni obsolete e tariffate più volte sono state stralciate. In futuro, lʼEA conterrà inoltre informazioni esaustive sulla fatturazione delle posizioni da parte dei laboratori nonché sul controllo delle fatture da parte degli assicurati. LʼEA riveduto entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.


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