Coronavirus: sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi

Berna, 20.05.2020 - Nella riunione del 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordinato la sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi. Fino al 30 settembre 2020 le agenzie di viaggio non possono essere escusse per il mancato rimborso in seguito a un viaggio annullato. Con questo provvedimento mirato, il Consiglio federale attua un incarico del Parlamento e tiene conto delle sfide particolari, anche giuridiche, che devono affrontare le agenzie di viaggio.

In seguito alla crisi del coronavirus, numerosi viaggi non possono svolgersi. In tal caso, secondo le disposizioni della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso", l’agenzia di viaggio deve rimborsare ai clienti tutte le somme che hanno già versato. Nei prossimi mesi le agenzie di viaggio si vedranno pertanto di fronte a numerose pretese di rimborso a causa di prestazioni non fornite.

Nel contempo le agenzie di viaggio hanno crediti aperti presso i fornitori veri e propri (p. es. alberghi, compagnie aeree) e attendono anch’esse il rimborso degli importi per le prestazioni non fornite. Questo rende particolarmente difficile la situazione degli organizzatori e venditori di viaggi, che non è comparabile a quella di altri rami. Vi è il rischio di notevoli problemi di liquidità. Il Parlamento ha pertanto incaricato il Consiglio federale di emanare un disciplinamento specifico.

Sospensione per le pretese di rimborso

La sospensione si applica alle pretese di rimborso da parte dei clienti per le somme già pagate per i viaggi che non possono svolgersi a causa della pandemia del coronavirus. Grazie alla sospensione, le agenzie di viaggio non possono essere escusse per tali pretese. Tuttavia, gli importi continuano a essere dovuti e, nei limiti del possibile, le agenzie di viaggio devono rimborsarli. La sospensione non tange le altre pretese nei confronti di organizzatori e venditori di viaggi, ad esempio quelle risultanti da contratti di locazione o di lavoro. Entra in vigore il 21 maggio 2020 e si applica fino al 30 settembre 2020. Si fonda sull’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Colloqui già in corso

Con la suddetta misura non si decide quale parte ha diritto agli importi oggetto della controversia nel singolo caso. S’intende piuttosto concedere una tregua al settore dei viaggi, particolarmente colpito dalla pandemia del coronavirus e in seguito agli obblighi legali, ed evitare un’ondata di fallimenti. Questo anche per tutelare i consumatori che, in caso di fallimento dell’agenzia di viaggio, dovrebbero prendere in conto tagli delle loro pretese.

La sospensione va inoltre sfruttata per valutare soluzioni a più lungo termine. I pertinenti lavori sono già in corso. Vi sono in particolare già stati colloqui tra i rappresentanti del settore dei viaggi e delle organizzazioni dei consumatori per discutere possibili soluzioni. Anche il Parlamento ha già fatto un primo passo, incaricando il Consiglio federale di garantire, nell’ambito della decisione di sostenere finanziariamente il traffico aereo, che le compagnie aeree Swiss ed Edelweiss soddisfino i loro obblighi di rimborso nei confronti delle agenzie di viaggio. Il Consiglio federale parte dal presupposto che le agenzie di viaggio utilizzeranno tali risorse per soddisfare, laddove possibile, le pretese dei loro clienti nonostante la sospensione delle esecuzioni.


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