Crediti COVID-19: varato il piano anti-abusi

Berna, 15.05.2020 - Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha approvato il quadro per contrastare gli abusi legati agli aiuti transitori erogati in relazione alla COVID-19. Sulla base di questo documento la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha emanato un piano di misure anti-abusi e lo ha adottato il 15 maggio 2020.

Dal 26 marzo 2020 le imprese che necessitano di liquidità possono chiedere crediti transitori COVID-19 garantiti dalla Confederazione (fideiussioni). La procedura per richiedere questi aiuti transitori, attualmente presso 123 banche, è stata volutamente semplificata per ridurre al minimo gli aspetti burocratici. Grazie a processi agili e sulla base di un’autodichiarazione sono stati concessi in tempi brevissimi crediti a più di 122 000 imprese che per sopravvivere hanno bisogno urgente di liquidità. Inevitabilmente, ciò prefigura un rischio di abusi.

I rischi principali vanno dalla compilazione incompleta del modulo di domanda alle cifre falsificate sul fatturato. C’è poi la possibilità che, al momento della domanda di crediti COVID-19, un’impresa si trovi in una procedura di fallimento o concordataria o in liquidazione, oppure che la medesima azienda presenti domande plurime presso banche diverse. Abusivo, infine, potrebbe essere l’utilizzo stesso dei crediti ottenuti (in particolare in violazione del divieto di distribuire dividendi).

Il piano contiene misure per arginare il rischio di abusi e consente di identificare gli errori:

  • Durante il processo di richiesta guidato sul sito easyGov.swiss le verifiche preliminari interagiscono con il registro dei numeri di identificazione delle imprese (IDI). Le imprese richiedenti devono identificarsi nel registro IDI dopodiché questi dati, una volta importati, non sono più modificabili. Questo accorgimento permette di accertare che l’impresa esiste e che al momento della domanda non è in fallimento o in liquidazione. 
  • Le banche seguono le fasi obbligatorie per identificare i clienti secondo la legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0). 
  • L’ufficio centrale istituito dalle organizzazioni che concedono fideiussioni verifica la completezza di tutta la documentazione inoltrata dalle banche nonché l’adempimento formale dei requisiti che devono soddisfare gli aventi diritto. Controlla inoltre la correttezza della data di costituzione dell’impresa e riverifica l’eventualità di fallimento o liquidazione. L’ufficio centrale ha anche il compito di scoprire eventuali domande plurime.
  • Le organizzazioni che concedono fideiussioni svolgono un ruolo chiave nella gestione delle fideiussioni e nella lotta agli abusi. Spetta a loro avviare e dirigere i procedimenti penali e civili presso i ministeri pubblici e i tribunali competenti contro l’impresa in questione ed eventualmente gli organi dell’impresa. Queste organizzazioni fanno inoltre regolarmente rapporto alla SECO. 
  • Il Controllo federale delle finanze (CDF) analizza sistematicamente tutte le fideiussioni concesse. Incrociando i dati delle fideiussioni concesse con i dati fiscali (in particolare imposta anticipata e imposta sul valore aggiunto) e altre informazioni, il CDF controlla soprattutto la correttezza del fatturato dichiarato per stabilire il limite di credito e accertare il rispetto del divieto di distribuire dividendi e tantièmes. Inoltre il CDF verifica se l’impresa si trova in una procedura concordataria. Le irregolarità vengono poi trasmesse dalla SECO alle organizzazioni che concedono fideiussioni, che li analizzano nei dettagli.

Il 25 marzo il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261). Con l’ausilio di crediti transitori si intende mettere a disposizione delle imprese con sede in Svizzera (imprese individuali, società di persone o persone giuridiche) la liquidità necessaria affinché riescano a coprire i loro costi fissi correnti, malgrado le perdite di fatturato dovute al coronavirus. Le attività di verifica poggiano sullo scambio di dati e informazioni previsto nell’ordinanza, nonché sull’esonero dall’osservanza del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d’ufficio.

Il piano anti-abusi verrà aggiornato in base alle risultanze e se necessario perfezionato.


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