Diritti degli utenti dei trasporti pubblici: il Consiglio federale opta per una maggiore generosità

Berna, 13.05.2020 - Nella sua seduta del 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato le ordinanze del cosiddetto progetto di «organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria». A seguito dei risultati della relativa consultazione, nell'ambito dei diritti dei viaggiatori ha optato per una maggiore generosità, fissando a cinque franchi – anziché ai dieci inizialmente previsti – l'importo minimo dell'indennizzo dovuto dalle imprese dei trasporti pubblici (TP) in caso di ritardo di una corsa. Il Governo esige inoltre dal settore dei TP una soluzione equa per i titolari di abbonamenti. I nuovi diritti varranno da inizio 2021.

A settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF), mirata a rendere più trasparente il sistema ferroviario svizzero, a garantire l'accesso non discriminatorio delle imprese ferroviarie alle reti di altre ferrovie e ad aumentare l'efficienza. Nell'ambito di questo pacchetto vengono anche disciplinati i diritti degli utenti dei TP e delle autolinee internazionali.

Nella procedura di consultazione condotta sulle rispettive ordinanze, la maggior parte dei pareri pervenuti riguardava i diritti dei passeggeri. Sulla base dell'esito della stessa, il Consiglio federale ha deciso di introdurre diritti più favorevoli per i viaggiatori, abbassando a cinque franchi l'indennizzo minimo dovuto dalle imprese di trasporto. Inizialmente l’importo, stabilito con l'intento di contenere l'onere amministrativo di queste ultime, era di dieci franchi. Le imprese, quindi, saranno chiamate a pagare più di quanto previsto originariamente.

I passeggeri hanno diritto al rimborso del 25 per cento del prezzo del trasporto in caso di ritardi di oltre un'ora e del 50 per cento se il ritardo è superiore a due ore. Può far valere questo diritto chi ha acquistato un biglietto di almeno 20 franchi e ha subito un ritardo superiore a un'ora, o un biglietto di almeno dieci franchi e un ritardo di oltre due ore. Questo permette di allineare i diritti dei viaggiatori alla normativa dell'Unione europea (UE). Per i titolari di abbonamenti il settore dei TP definirà apposite regole.

Il progetto OIF prevede inoltre la trasformazione del servizio di assegnazione delle tracce in un istituto autonomo della Confederazione con competenze supplementari, il disciplinamento dei diritti di partecipazione delle imprese ferroviarie alla definizione degli orari e degli investimenti sulla rete ferroviaria nonché l’attribuzione di maggiori competenze alla Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria (CAF, rinominata ComFerr). La legge OIF e la rispettiva ordinanza entreranno in vigore il 1° luglio 2020, mentre le disposizioni sui diritti dei viaggiatori (cfr. scheda informativa) e sui compiti operativi del Servizio di assegnazione delle tracce a inizio 2021.


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