Coronavirus: sospensione temporanea degli interessi di mora sui contributi arretrati

Berna, 29.04.2020 - Nella seduta del 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso che fino alla revoca della situazione straordinaria non saranno addebitati interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione è temporanea e va ad aggiungersi alla possibilità già accordata alle imprese con problemi di liquidità di chiedere dilazioni di pagamento esenti da interessi di mora.

Le assicurazioni sociali del primo pilastro, ovvero l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) nonché l’assicurazione contro la disoccupazione (AD), si basano sul sistema di ripartizione. In questo sistema, i datori di lavoro devono pagare per principio mensilmente i contributi salariali alle casse di compensazione e i lavoratori indipendenti devono versare i propri contributi trimestralmente. Le casse di compensazione impiegano immediatamente i contributi riscossi per finanziare le prestazioni correnti. Per questo motivo fatturano mensilmente i contributi anche durante la crisi del coronavirus. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, di solito si devono pagare interessi di mora.

Per sgravare le imprese e i lavoratori indipendenti durante la situazione straordinaria, fino al 30 giugno 2020 AVS, AI, IPG e AD rinunceranno in modo generalizzato ad addebitare interessi di mora sui contributi arretrati. Questa disposizione ha effetto retroattivo dal 21 marzo 2020. Il debito contributivo resterà tuttavia invariato e dovrà essere rimborsato integralmente. Dal 1° luglio 2020 le casse di compensazione ricominceranno a inviare diffide per i contributi ancora arretrati a quel momento e in caso di mancato pagamento avvieranno, se del caso, la procedura di esecuzione.

Già dal 20 marzo scorso le imprese che a causa della crisi del coronavirus hanno problemi di liquidità hanno la possibilità di chiedere alla propria cassa di compensazione una dilazione di pagamento esente da interessi. Per beneficiare di questa agevolazione devono impegnarsi a pagare regolarmente acconti. La possibilità di ricorrere a questa agevolazione è mantenuta e l’esenzione dagli interessi di mora sui relativi pagamenti durerà fino al 20 settembre 2020.


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Simon Blunier
capo del Settore Contributi AVS/AI/IPG
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
+41 58 460 84 02
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