Il DATEC avvia una consultazione relativa alle modifiche di varie ordinanze concernenti il settore energetico

Berna, 27.04.2020 - Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la consultazione relativa alle modifiche di alcune ordinanze concernenti il settore energetico. Si tratta delle revisioni dell’ordinanza sull’energia, dell'ordinanza sull'efficienza energetica, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sulla geoinformazione. Le principali proposte di modifica riguardano i tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici e un adeguamento dell’etichetta degli pneumatici. La consultazione si concluderà il 9 agosto 2020 e le ordinanze riviste entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 e il 1°maggio 2021 (OEEne).

Revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

  • I tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici saranno adeguati dal 1°aprile 2021. La rimunerazione unica si calcola sommando un contributo di base e un contributo legato alla potenza. Il contributo di base verrà ridotto dagli attuali 1000 a 700 franchi nel caso degli impianti annessi di tutte le dimensioni. Per gli impianti con classe di potenza superiore ai 30 kW, il contributo legato alla potenza verrà ridotto di 10 franchi, attestandosi così a 290 franchi per kW. Per gli impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, il contributo verrà aumentato di 40 franchi fino a 380 franchi per kW. Verrà così incentivata la costruzione di impianti più grandi - soprattutto sulle abitazioni unifamiliari - in modo da sfruttare l’intera superficie del tetto adatta alla produzione di elettricità. Conformemente alla legge sull’energia, la rimunerazione unica può ammontare al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti. Con l’adeguamento dei tassi di rimunerazione, il Consiglio federale intende continuare a garantire il rispetto di questo requisito. Incrementando il contributo legato alla potenza, viene aumentata per la prima volta la rimunerazione per i piccoli impianti. Con tale misura, il potenziamento in questo segmento sarà incentivato a partire dal 2021, dopo che quest’anno a causa del coronavirus si registrerà probabilmente un debole sviluppo.
  • Gli ampliamenti di impianti fotovoltaici esistenti inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (RIC) avranno ora diritto a una rimunerazione unica (contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con tale ampliamento), ma solo se l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto ampliato viene misurata separatamente e non confluisce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
  • Le domande per l’ottenimento di rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici non dovranno più essere necessariamente corredate di un estratto del registro fondiario. Sarà sufficiente allegare un documento equivalente (ad esempio, informazioni sul proprietario rilasciate dall'Ufficio del registro fondiario, un estratto inviato per via elettronica, un contratto d'acquisto oppure l’autorizzazione edilizia), sempre che da esso si evincano inconfutabilmente le informazioni necessarie.
  • Il termine di notifica per il passaggio volontario alla commercializzazione diretta da parte dei produttori di elettricità già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è ridotto da tre mesi a un mese.
  • Gli impianti idroelettrici oggi possono chiedere un contributo d’investimento per ampliamenti considerevoli aumentando del 20 per cento la portata massima dell’acqua (la quantità massima di acqua per secondo che un impianto può sfruttare per la produzione di elettricità). L’ordinanza precisa ora che tale aumento della portata massima sarà considerata un ampliamento considerevole solo se l’impianto dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico.
  • Gli impianti idroelettrici presso canali di derivazione e di restituzione saranno ora considerati impianti autonomi ovvero gestibili autonomamente. Sarà così possibile chiedere contributi d’investimento per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli di tali impianti esistenti.

Revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn)

  • Ora si potranno edificare o modificare costruzioni e impianti temporanei destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici (ad es. piloni per la misurazione del vento) senza disporre di un'autorizzazione edilizia.
  • L’Ufficio federale dell’energia (UFE) pubblicherà geodati relativi a tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati. Questa panoramica territoriale consentirà una rappresentazione trasparente del potenziamento degli impianti che producono elettricità. Si tratta di dati concernenti la tecnologia, l’ubicazione, la categoria dell’impianto (ad es. integrati, isolati o annessi nel caso degli impianti fotovoltaici), la potenza e data della messa in esercizio. Tali dati verranno forniti all’UFE dall’organo di esecuzione (Pronovo SA) sulla base di tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati nel sistema delle garanzie di origine.

Revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne)

L'etichetta degli pneumatici è la stessa in tutta l'UE e la Svizzera adegua il proprio diritto a quello europeo. L'obiettivo dell'etichettatura è aumentare l'efficienza energetica, ridurre l'inquinamento fonico generato dal traffico e aumentare la sicurezza stradale. Questo obiettivo deve essere raggiunto fornendo ai consumatori informazioni trasparenti sull'efficienza del carburante, la sicurezza e il rumore degli pneumatici in commercio.

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI):

Le raccolte dei geodati di base «Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale» e «impianti di produzione di elettricità» saranno integrate nel Catalogo dei geodati di base di diritto federale. Le mappe di inondazione indicano il territorio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso. Nella raccolta dei geodati di base «impianti di produzione di elettricità» vengono documentati sotto forma di geodati tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati nel sistema delle garanzie di origine (cfr. anche revisione OEn).


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, Capo Media e politica UFE, tel. 058 462 56 75



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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