Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche

Berna, 20.03.2020 - Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha stanziato 32 miliardi di franchi per arginare le conseguenze economiche della propagazione del coronavirus. Tenuto conto delle misure adottate il 13 marzo, saranno disponibili oltre 40 miliardi di franchi. La prossima tappa è il coinvolgimento del Parlamento. La Delegazione delle finanze (DelFin) delibererà all’inizio della settimana prossima. I provvedimenti di questo ampio pacchetto, indirizzati a diversi gruppi target, sono pensati per preservare l’occupazione, garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti. Sono state adottate misure anche nel settore della cultura e dello sport per evitare fallimenti e arginare pesanti ripercussioni finanziarie.

L’obiettivo delle nuove misure è evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza lungaggini burocratiche.

Panoramica delle misure:

Liquidità per aiutare le imprese

Nonostante le indennità per lavoro ridotto, numerose aziende dispongono di sempre meno liquidità per coprire i costi correnti a causa delle chiusure aziendali e del brusco calo della domanda. Bisogna evitare che aziende sostanzialmente solvibili vadano incontro a difficoltà. Aiuti immediati mediante crediti transitori con fideiussioni: affinché le banche possano concedere crediti transitori alle PMI (ditte individuali, società di persone, persone giuridiche), il Consiglio federale avvierà un programma di garanzie della portata di 20 miliardi di franchi, poggiante sulle attuali strutture delle organizzazioni di fideiussioni. Le imprese direttamente interessate riceveranno rapidamente e senza lungaggini burocratiche fino al 10 per cento del fatturato o 20 milioni di franchi al massimo. Gli importi fino a 0,5 milioni di franchi saranno pagati subito dalle banche e garantiti al 100 per cento dalla Confederazione. Gli importi di entità superiore saranno garantiti all’85 per cento dalla Confederazione e subordinati a una breve analisi bancaria. Gli importi creditizi fino a 0,5 milioni di franchi dovrebbero coprire oltre il 90 per cento delle imprese colpite dal COVID. Secondo il Consiglio federale questo meccanismo equivale a un monte complessivo di crediti transitori di 20 miliardi di franchi garantiti dalla Confederazione. Nei prossimi giorni il governo sottoporrà alla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) un credito d’impegno urgente, i cui capisaldi saranno disciplinati in una ordinanza per far fronte a gravi turbamenti, che verrà adottata e pubblicata a metà della settimana prossima. Si potrà rispondere alle domande dei diretti interessati (come inoltrare le richieste di crediti ecc.) solo da quel momento.

  • Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali: alle aziende colpite dalla crisi potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l’importo degli acconti periodici versati ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subìto una sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato. La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS.
  • Apporto di liquidità in ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione: le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l’interesse sarà azzerato (0,0 %) per l’imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d’incentivazione. Durante questo periodo non verranno fatturati interessi di mora. All’imposta federale diretta si applica la stessa regola dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Infine, l’Amministrazione federale delle finanze ha esortato le unità amministrative della Confederazione ad esaminare con celerità le fatture dei creditori e a bonificarle prontamente, a prescindere dai termini di pagamento, rafforzando così le liquidità dei fornitori della Confederazione.
  • Principio della «sospensione» secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): in tutta la Svizzera dal 19 marzo 2020 al 4°aprile compreso non si può procedere ad atti esecutivi contro un debitore. Il Consiglio federale ha disposto la cosiddetta «sospensione» nella seduta del 18 marzo 2020.

Estensione e semplificazione del lavoro ridotto

L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento che permette di compensare temporanei cali dell’attività, preservando i posti di lavoro. L’attuale situazione economica, di portata assolutamente eccezionale, va a pesare fortemente anche sulle persone che lavorano a tempo determinato o con un contratto interinale, oppure che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, nonché su coloro che hanno un contratto di apprendistato. È importate pertanto estendere la cerchia degli aventi diritto all’ILR e semplificare le modalità per richiederla, con le seguenti innovazioni:

  • L’ILR potrà essere erogata anche ai dipendenti con un contratto a tempo determinato e a coloro che sono al servizio di un’agenzia di lavoro interinale.
  • La perdita di lavoro sarà riconosciuta anche alle persone con un contratto di apprendistato.
  • L’ILR potrà essere erogata anche a coloro che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro. Si tratta per esempio degli associati di una società a garanzia limitata (Sagl) che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti. Ora anche le persone che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato possono beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno.
  • Il termine di attesa per l’ILR, che era già stato ridotto, è ora abolito, cosicché scompare la partecipazione del datore di lavoro alla perdita di un’attività lucrativa.
  • I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
  • Sono state inoltre decise nuove disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti dell’ILR. Per esempio ora è possibile anticipare il versamento degli stipendi tramite l’ILR.

Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti

I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus saranno indennizzati, a condizione che non ricevano già altre indennità o prestazioni assicurative. I casi contemplati sono i seguenti:

  • chiusura delle scuole
  • quarantena ordinata dal medico
  • chiusura di un esercizio a conduzione personale e accessibile al pubblico

Questa regola vale anche per gli artisti indipendenti costretti a interrompere l’attività lavorativa perché gli ingaggi vengono cancellati in seguito alle suddette misure o perché devono essi stessi cancellare un evento in programma.

Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L’importo corrisposto è pari cioè all’80 per cento del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.

Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti

Hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno i genitori che devono interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico. Come nel caso dei lavoratori indipendenti, le indennità sono corrisposte su base giornaliera e in analogia alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (IPG e indennità in caso di servizio o di maternità). L’importo corrisposto è pari cioè all’80 per cento del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori in quarantena possono percepire al massimo 10 indennità giornaliere.

Settore culturale: 280 milioni di franchi sotto forma di aiuti immediati e indennità

Il Consiglio federale si adopera per evitare che il settore svizzero della cultura subisca danni durevoli e per mantenerne al tempo stesso la diversità. L’impatto economico causato dal divieto di svolgere eventi a sfondo culturale (arti dello spettacolo, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei) sarà arginato grazie ad aiuti immediati e indennità. In un primo tempo il governo mette a disposizione uno stanziamento iniziale di 280 milioni di franchi per due mesi, durante i quali la Confederazione seguirà gli sviluppi in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni culturali. Sono previste le seguenti misure:

  • in primo luogo, la Confederazione mette a disposizione fondi per concedere aiuti immediati alle imprese e ai singoli che operano nel settore della cultura. Le imprese senza scopo di lucro, ad esempio fondazioni, possono ottenere prestiti rimborsabili senza interessi per preservare la propria liquidità. Gli operatori culturali possono richiedere aiuti immediati per coprire le spese finalizzate a mantenere il proprio tenore di vita, a condizione che tali spese non siano già coperte dalla nuova indennità di perdita di guadagno concessa in analogia alla legislazione sulle indennità di perdite di guadagno. I fondi sono versati dai Cantoni (alle imprese culturali) o da Suisseculture Sociale (agli operatori culturali).
  • In secondo luogo, le imprese e gli operatori culturali possono chiedere ai Cantoni un’indennità per i danni finanziari causati in particolare dalla cancellazione o dal rinvio di eventi o dalla chiusura degli esercizi. L’indennità copre al massimo l’80 per cento dei danni. La Confederazione si assume la metà dei costi sostenuti dai Cantoni.
  • Infine, le associazioni amatoriali attive nel campo della musica e del teatro possono ricevere un contributo finanziario a risarcimento dei danni finanziari associati alla cancellazione o al rinvio di eventi.

Sport: 100 milioni di franchi per le organizzazioni sportive

I club, le associazioni e le organizzazioni si trovano in una situazione critica a causa della cancellazione di eventi sportivi sia amatoriali che agonistici, per non parlare dei campionati. Per evitare che lo sport svizzero subisca danni strutturali massicci, il Consiglio federale ha deciso di stanziare:

  • 50 milioni di franchi sotto forma di prestiti rimborsabili per superare i problemi di liquidità delle organizzazioni coinvolte in campionati, prevalentemente professionistici, dello sport svizzero o in competizioni agonistiche professionistiche
  • 50 milioni di franchi sotto forma di sussidi per le organizzazioni di volontariato che promuovono soprattutto eventi sportivi amatoriali e il cui futuro è ora a repentaglio

Il sostegno offerto è subordinato all’obbligo da parte di federazioni e associazioni sportive di adottare le misure necessarie per garantire la propria liquidità in situazioni di crisi. Tale obbligo sarà sancito nella convenzione annuale tra la Confederazione e Swiss Olympic.

L’ordinanza adottata quest’oggi e valida per sei mesi permetterà inoltre di trovare soluzioni accomodanti in caso di interruzioni delle formazioni e formazioni continue nell’ambito dei programmi Gioventù+Sport e di sport per gli adulti. Lo stesso vale per i corsi di studi alla scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Turismo e politica regionale

Nell’ambito degli strumenti di promozione della politica turistica sono in atto misure immediate già da febbraio di quest’anno. Queste riguardano innanzitutto le attività d’informazione e di consulenza nonché gli interventi per superare i problemi di liquidità. La Confederazione sta rafforzando il suo sostegno rinunciando per esempio a incassare il rimborso per il resto del prestito supplementare concesso alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA) e scaduto a fine 2019. La SCA dispone così di altri 5,5 milioni di franchi per prestiti destinati a finanziare retroattivamente gli investimenti che le aziende alberghiere hanno coperto negli ultimi due anni con il proprio flusso di cassa.
Nell’ambito della politica regionale la Confederazione ha concesso finora circa 530 milioni a titolo di prestiti attualmente investiti per progetti, 60 per cento dei quali riguardano il settore del turismo. La gestione di questi prestiti è delegata per legge ai Canoni. Per rafforzare la liquidità dei beneficiari, la Confederazione offre ai Cantoni più flessibilità per quanto riguarda le possibilità di moratoria. Ciò permette di sostenere a breve termine soprattutto il settore delle ferrovie di montagna, dove gli ammortamenti sono spesso in scadenza dopo la stagione invernale.

Altri provvedimenti nell’ambito della legge sul lavoro

Nelle circostanze attuali gli ospedali e le cliniche sono messi a dura prova. L’entità dei servizi da erogare è assolutamente fuori dal comune, le risorse di personale scarseggiano e dunque è materialmente impossibile pianificare gli effettivi e ottemperare alle norme di legge. Per questo motivo viene concessa loro, per quanto possibile, maggior flessibilità negli orari di lavoro e nei tempi di riposo. Il principale obiettivo resta quello di proteggere adeguatamente i medici, il personale infermieristico, i collaboratori specializzati e tutti coloro che si stanno adoperando con impegno e professionalità per dominare questa situazione eccezionale.


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