Provvedimenti contro il coronavirus: il divieto vale anche per le stazioni sciistiche

Berna, 14.03.2020 - Nella sua seduta del 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso ulteriori provvedimenti per contenere la diffusione del coronavirus in Svizzera, proteggere la popolazione e continuare a garantire l’assistenza sanitaria. Poiché l’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è interpretata diversamente da un Cantone all’altro in fatto di stazioni sciistiche, l’Ufficio federale della sanità pubblica precisa che i provvedimenti decisi valgono anche per strutture per il tempo libero come le stazioni sciistiche.

Mentre alcuni Cantoni hanno chiuso le stazioni sciistiche conformemente all’ordinanza del Consiglio federale, altri non lo hanno fatto, almeno non integralmente. I provvedimenti decisi dal Consiglio federale sono chiari al riguardo: si applicano dal 13 marzo 2020 anche alle stazioni sciistiche.

Con il divieto si intende impedire gli assembramenti di persone nei pressi degli impianti di trasporto delle stazioni sciistiche (senza funzione di collegamento) e ridurre così il rischio di contagio. Nelle strutture ricreative e per il tempo libero, tra cui rientrano anche le stazioni sciistiche, non devono essere presenti più di 100 visitatori contemporaneamente. Se i gestori delle stazioni non sono in grado di rispettare questa prescrizione, queste ultime devono essere immediatamente chiuse. L’Ufficio federale della sanità pubblica sollecita le stazioni sciistiche ancora aperte a cessare subito l’esercizio.


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