Impresa di trasporto ferroviario charter deve assumersi i costi derivanti da perturbazioni tecniche dell'infrastruttura ferroviaria

Berna, 27.02.2020 - In una recente decisione, la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria ha concluso che la disciplina dell’assunzione dei costi stabilita nella convenzione sull’accesso alla rete fra imprese di trasporto ferroviario e gestore dell'infrastruttura è compatibile con il principio di non discriminazione. Essa ha respinto l’azione intentata da un'impresa che gestisce corse charter, la quale sosteneva che i costi derivanti da una perturbazione dell'infrastruttura ferroviaria dovessero essere a carico dal gestore dell'infrastruttura. La decisione è passata in giudicato.

Se l'esercizio viene interrotto a causa di un guasto tecnico dell'infrastruttura, l'impresa di trasporto ferroviario (ITF) deve assumersi i costi che ne derivano. Il gestore dell'infrastruttura (GI) non prevede l'assunzione di questi costi nella convenzione sull’accesso alla rete con le imprese ferroviarie. A tale scopo sarebbe necessario un accordo supplementare tra GI e ITF. Solo le imprese ferroviarie titolari di una concessione possono rivalersi sul GI per gli indennizzi versati ai passeggeri. Le imprese charter, che non dispongono di concessione, non possono esercitare questo diritto.

Respinta l'azione di un'ITF

La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) ha esaminato la disciplina dell’assunzione dei costi stabilita nella convenzione sull’accesso alla rete per verificarne la compatibilità con il principio di non discriminazione. Con decisione del 6 dicembre 2019 la CAF ha respinto l’azione intentata da una ITF che gestisce corse charter con veicoli storici. Il treno charter non aveva potuto proseguire il viaggio per diverse ore a causa del guasto totale del sistema di controllo della marcia dei treni ETCS level 2. Il proseguimento del trasporto dei passeggeri in autobus e il recupero del materiale rotabile avevano comportato costi considerevoli. L'impresa di trasporto charter pretendeva che il GI si facesse carico di questi costi, causati dal malfunzionamento tecnico.

Disciplina dell’assunzione dei costi per ITF titolari di concessione e per imprese non titolari di concessione

La CAF ha esaminato la questione dell'obbligo di indennizzo dal punto di vista della parità di trattamento tra imprese ferroviarie titolari e non titolari di concessione, giungendo alla conclusione che la disciplina della responsabilità stabilita nella convenzione sull'accesso alla rete è compatibile con il principio di non discriminazione e quindi legittima.

  • Secondo la legge, le ITF titolari di concessione sono tenute a risarcire i passeggeri in caso di mancata coincidenza. Tuttavia, le ITF hanno il diritto di farsi rimborsare tale risarcimento da parte del GI in caso di perturbazioni dell’esercizio. Poiché non esercita un’attività di trasporto regolare e professionale di viaggiatori, l’impresa charter non è in possesso di una concessione, per cui non è tenuta neppure per legge a risarcire i passeggeri in caso di mancata coincidenza. Essa non può dunque rivendicare tale diritto di rimborso nei confronti del GI.
  • Per quanto concerne gli ulteriori danni subiti dalla stessa ITF, come ad esempio le spese per il recupero del materiale rotabile, la convenzione sull’accesso alla rete non prevede clausole di assunzione dei costi da parte del GI. Le ITF, siano esse concessionarie o meno, potrebbero tuttavia regolamentare con il GI la questione dell’assunzione dei costi in un apposito accordo supplementare, cosa non avvenuta nel caso di specie.

La disciplina dell'assunzione dei costi in caso di perturbazioni dell'esercizio, stabilita nella convenzione sull'accesso alla rete, non è da considerarsi discriminatoria ed è quindi legittima. L’azione è stata pertanto rigettata. La decisione della CAF è stata emanata il 6 dicembre 2019 ed è passata in giudicato.

La CAF

La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF), con sede a Berna, è una commissione extraparlamentare decisionale ai sensi dell'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La CAF decide in merito ad azioni intentate dalle imprese di trasporto ferroviario e avvia inchieste d'ufficio se sussiste il sospetto che l'accesso alla rete sia ostacolato o non sia garantito senza discriminazione.

 


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Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria CAF
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