Calcio: promossa l’accusa in relazione all’aggiudicazione di diritti di trasmissione

Berna, 20.02.2020 - In relazione all’aggiudicazione di diritti di trasmissione per diversi mondiali di calcio e FIFA Confederations Cup, il Ministero pubblico della confederazione (MPC) ha promosso l’accusa contro l’ex segretario generale della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Jerôme Valcke, contro il direttore del BeIN Media Group, Nasser Al-Khelaifi, e contro un uomo d’affari nel campo di diritti sportivi.

Il MPC contesta a Valcke di essersi reso colpevole di corruzione passiva (art. 4a cpv. 1 in combinato disposto con il vecchio art. 23 della legge contro la concorrenza sleale [LCSI]), di ripetuta amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 del Codice penale svizzero [CP]) e di falsità in atti (art. 251 CP). I fatti contestati non sono più considerati come truffa (art. 146 CP). L’accusa rimprovera Al-Khelaifi e il terzo imputato di istigazione all’amministrazione infedele qualificata commessa da Valcke (art. 24 e art. 158 cpv. 1 CP). Al terzo imputato è contestato inoltre di essersi reso colpevole di corruzione attiva (art. 4a cpv. 1 in combinato disposto con il vecchio art. 23 LCSI).

Presunti reati
Dalle indagini è emerso che Valcke ha ricevuto vantaggi indebiti da entrambi gli altri due coimputati. Infatti, a Valcke è stato restituito un acconto di circa EUR 500’000 da lui versato a terzi per una villa in Sardegna, dopo che Al-Khelaifi l’aveva acquistata in vece di Valcke attraverso una società. In seguito, Valcke ha ricevuto da Al-Khelaifi il diritto esclusivo di godimento della villa per un periodo complessivo di 18 mesi – fino alla sua sospensione dalla FIFA – senza per questo dover pagare una pigione per un equivalente stimato tra circa EUR 900’000 e circa EUR 1.8 mio. Dal terzo imputato, Valcke ha ricevuto tre pagamenti per un valore complessivo di EUR 1.25 mio, versati alla sua azienda Sportunited S.r.l.

Il rimprovero dell’accusa relativo all’amministrazione infedele risulta dal fatto che Valcke non ha comunicato alla FIFA i vantaggi summenzionati e così facendo, nel quadro della sua attività in veste di segretario generale, ha violato i suoi doveri e si è procacciato un indebito profitto. In questo contesto, l’accusa contesta ad Al-Khelaifi e al terzo imputato di essersi resi colpevoli della relativa istigazione.

Per quanto riguarda la falsità in atti, l’accusa rimprovera Valcke di aver elaborato i bilanci della Sportunited S.r.l. per gli anni 2013 e 2014 in modo non conforme alla realtà, contabilizzando falsamente i tre sopracitati pagamenti del terzo imputato come prestiti.

I rimproveri relativi alla corruzione attiva e passiva sono dovuti al fatto che, tra il 2013 e il 2015, Valcke ha esercitato la sua influenza in qualità di segretario generale della FIFA per influire sulle procedure di aggiudicazione di diritti di trasmissione per l’Italia e la Grecia per diversi mondiali di calcio e FIFA Confederations Cup nel periodo tra 2018 e il 2030 a favore di partner mediatici che godevano del suo favore. In cambio, il terzo imputato ha promesso ed erogato a Valcke i tre pagamenti summenzionati per un valore complessivo di EUR 1.25 mio.

Non è stato invece dimostrato il sospetto secondo il quale Valcke, in cambio dell’esercitazione della sua influenza in qualità di segretario generale della FIFA, ha accettato un orologio di lusso regalatogli da Al-Khelaifi. A febbraio 2020 è stato pertanto emanato un decreto di abbandono in merito a questo fatto.

Abbandono parziale del procedimento in seguito al ritiro parziale della querela della FIFA
La base di questo procedimento penale avviato a marzo 2017 e condotto in stretta collaborazione con l’Ufficio federale di polizia fedpol era anche una querela della FIFA pervenuta a dicembre 2016 per corruzione privata (art. 4a in combinato disposto con il vecchio art. 23 LCSI) contro tutti e tre gli imputati. Dopo l’interrogatorio finale* svolto dal MPC a dicembre 2019, e dopo aver annunciato per iscritto alle parti anche l’imminente chiusura mediante la promozione dell’accusa, a fine gennaio 2020 la FIFA ha comunicato per iscritto al MPC di aver raggiunto con Al-Khelaifi un «accordo amichevole» («accord amiable») non meglio definito e successivamente di ritirare la sua querela contro Al-Khelaifi e in parte anche contro Valcke. Il ritiro riguarda i rimproveri di corruzione attiva e passiva tra Al-Khelaifi e Valcke relativi all’aggiudicazione di diritti di trasmissione per i mondiali di calcio 2026 e 2030 nonché per ulteriori eventi della FIFA nello stesso periodo per la regione Medio Oriente e Africa del Nord, in cambio della concessione dei vantaggi sopracitati legati alla villa in Sardegna. Dato che la corruzione di privati in questo caso concreto era un reato perseguibile a querela di parte**, con il ritiro della querela è venuto meno un presupposto processuale per l’ulteriore procedimento penale di questi reati. Pertanto, contrariamente a quanto già annunciato alle parti, a febbraio 2020 il MPC dovrà di conseguenza abbandonare il procedimento in relazione a questo sospetto. A tale scopo, la parte in questione è stata disgiunta dalla procedura a febbraio 2020 da parte del MPC.

Il ritiro parziale non riguarda i rimproveri di corruzione attiva e passiva tra Valcke e il terzo imputato, che vengono ora contestati. Inoltre, il ritiro parziale non ha alcuna ripercussione sul procedimento penale legato ai reati perseguibili d’ufficio, ossia il sospetto dell’amministrazione infedele, l’istigazione all’amministrazione infedele e la falsità in atti, ora altresì contestati.

Indicazioni in merito alla promozione dell’accusa
Nel quadro di questo procedimento penale, una domanda di ricusazione relativa allo svolgimento dell’interrogatorio finale è attualmente ancora pendente presso il Tribunale penale federale (TPF). Nonostante la decisione in merito del TPF possa avere ripercussioni sul procedimento, il MPC ha deciso di promuovere l’accusa adesso, dopo aver effettuato un’analisi dei rischi e aver soppesato gli interessi nonché in vista della prescrizione del procedimento penale di singoli fatti che sopraggiungerà nell’ultimo trimestre 2020.

Il MPC presenterà le sue richieste in occasione del dibattimento dinanzi al TPF. Fino alla sentenza passata in giudicato, la presunzione di innocenza è applicata a tutti gli imputati. Con il deposito dell’atto d’accusa, il TPF è competente per ulteriori informazioni.

*Secondo l’art. 317 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) in procedimenti ampi e complessi gli imputati sono interrogati ancora una volta prima della chiusura dell’istruzione in un interrogatorio finale e sono invitati a prendere posizione in merito ai risultati di quest’ultima.

**La corruzione di privati è trattata conformemente all’art. 4a cpv. 1 in combinato disposto con il vecchio art. 23 della legge contro la concorrenza sleale (LCSI) se l’atto è avvenuto prima del 1° luglio 2016. Per quelli avvenuti dopo questa data, sono determinanti gli art. 322octies e 322novies del Codice penale (CP) entrati in vigore 1° luglio 2016.


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