Il Consiglio federale contrappone un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili»

Berna, 20.12.2019 - Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili». Lo ha deciso il 20 dicembre 2019. Pur comprendendo la richiesta principale dei promotori dell’iniziativa, ritiene che il progetto di inserire il testo dell’iniziativa nella Costituzione si spinga troppo lontano. L’Esecutivo intende pertanto sottoporre al Parlamento un controprogetto indiretto volto a trasporre in una legge i criteri disciplinati a livello di ordinanza e ha a questo scopo incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di elaborare entro la fine di marzo 2020 un avamprogetto da porre in consultazione.

L’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili» chiede di regolamentare la politica di esportazione di armamenti non più tramite ordinanza, bensì a livello costituzionale. I promotori dell’iniziativa intendono inoltre ristabilire lo status quo del 2014: le esportazioni di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani non sarebbero più autorizzate (art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza sul materiale bellico OMB), indipendentemente dal fatto che questo materiale bellico possa servire a commettere o no tali violazioni. Non sarebbe dunque più possibile operare un distinguo in funzione del rischio, come prevede la Posizione comune 2008/944/PESC dell’Unione europea. La prassi svizzera in materia di autorizzazione all’esportazione di materiale bellico diventerebbe più restrittiva rispetto ad altri Stati europei come l’Austria, la Svezia, la Francia, la Germania e l’Italia.

Il Consiglio federale comprende la richiesta dei promotori, ma ritiene che l’iniziativa si spinga troppo lontano, in quanto un’accettazione:

  • causerebbe incertezza giuridica perché l’attuazione di termini giuridici vaghi contenuti nel testo dell’iniziativa comporterebbe una serie di difficoltà;
  • ridurrebbe la flessibilità per eventuali modifiche necessarie;
  • abolendo la deroga contenuta nell’articolo 5 capoverso 4 OMB indebolirebbe una base industriale importante dal punto di vista della politica di sicurezza; l’industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza sarebbe svantaggiata rispetto alla concorrenza europea;
  • violerebbe la gerarchia delle norme perché si tratta di disposizioni d’esecuzione che non dovrebbero essere iscritte nella Costituzione.

Per questo motivo, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento, insieme al messaggio, un controprogetto indiretto. I destinatari della consultazione riceveranno pertanto due varianti di controprogetto indiretto, onde poter operare una scelta.

La prima variante sancisce a livello di legge i criteri di autorizzazione contenuti nell’articolo 5 OMB. Conterrà anche una deroga che conferisce al Consiglio federale la facoltà di modificare a tempo determinato i criteri di autorizzazione senza la partecipazione del Parlamento. Questa deroga è necessaria affinché il Consiglio federale possa reagire tempestivamente per ragioni di politica estera o di sicurezza in caso di eventi straordinari.

Anche la seconda variante sancisce a livello di legge i criteri di autorizzazione contenuti nell’articolo 5 OMB, ma senza la deroga contenuta nell’articolo 5 capoverso 4 né la deroga modificatoria conferita al Consiglio federale.

Contesto

L’iniziativa è stata presentata il 24 giugno 2019 dal comitato d’iniziativa «Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer» ed è riuscita formalmente il 16 luglio 2019 con 126 355 firme valide. Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare entro il 24 dicembre 2020 un messaggio e un controprogetto indiretto. L’iniziativa è stata lanciata in risposta alla modifica dell’OMB prevista nel giugno 2018 dal Consiglio federale, modifica proposta dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati.


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