Legge sugli embarghi: il Consiglio federale approva il messaggio

Berna, 13.12.2019 - Il Consiglio federale propone una modifica della legge sugli embarghi. Lo ha deciso il 13 dicembre 2019. La modifica è intesa a mantenere il divieto di importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché altri beni e a far sì che in futuro il Consiglio federale non debba più far ricorso alla Costituzione federale per disciplinare simili casi. L’Esecutivo ha inoltre approvato il rapporto sui risultati della consultazione.

L’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l’importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Il divieto di importazione è stato disposto nel 2015 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.). Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il divieto di altri quattro anni e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.

A questo scopo il Consiglio federale propone di modificare la legge sugli embarghi per avere la facoltà di estendere in parte o interamente ad altri Stati eventuali misure coercitive, se necessario per tutelare gli interessi del Paese. Nella procedura di consultazione la modifica è stata sostenuta dalla maggior parte dei Cantoni, dei partiti e delle cerchie interessate.  

Nessun cambiamento nella politica svizzera

La normativa proposta non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni economiche internazionali. Il Consiglio federale dispone già oggi della competenza di estendere in singoli casi delle misure coercitive, come mostra il divieto di importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di altri beni. La modifica della legge sugli embarghi mira unicamente a fare in modo che in futuro non sia più necessario ricorrere all’articolo 184 capoverso 3 Cost., che si è rivelato problematico a causa del limite temporale ivi contenuto.

Attuazione di sanzioni

Dal 1° gennaio 2003 la legge sugli embarghi costituisce la base legale per l’attuazione di sanzioni da parte della Svizzera. La legge consente alla Confederazione di disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera. Le misure che vanno oltre le sanzioni dell’ONU o dei principali partner commerciali non possono essere decise sulla base della legge sugli embarghi, ma devono fondarsi sulla Costituzione federale.


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