Il Consiglio federale adotta la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

Berna, 27.11.2019 - Nella sua seduta del 27 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato gli adeguamenti dell’ordinanza sui fondi propri. Essi corrispondono perlopiù alle proposte che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva posto in consultazione. L’ordinanza modificata introduce semplificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2020, relative alle esigenze per determinate piccole banche e società di intermediazione mobiliare e assicura la capitalizzazione delle case madri delle banche di rilevanza sistemica in caso di crisi. Il Consiglio federale rinuncia, tuttavia, all’adozione di misure nell’ambito degli immobili d’abitazione da reddito a favore di un sistema di autodisciplina del settore.

A seguito della crisi finanziaria sono stati creati standard internazionali intesi ad aumentare in particolare la capacità di resistenza delle banche. Con l’applicazione di molti di questi standard, in Svizzera è aumentata la complessità della regolamentazione interna, il che può gravare pesantemente soprattutto sui piccoli istituti. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di introdurre esigenze semplificate per il calcolo dei fondi propri necessari, al fine di sgravare le piccole banche e società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate.

Già nel 2016 il Consiglio federale aveva introdotto esigenze di capitale «gone concern» a livello di gruppo per UBS e Credit Suisse. Tali esigenze devono permettere di risanare o liquidare in modo ordinato una banca di rilevanza sistemica in difficoltà senza aiuti finanziari dello Stato. Dal 1° gennaio 2019 le esigenze di capitale «gone concern» sono applicabili, in misura ridotta, anche alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale (PostFinance SA, Raiffeisen e Banca Cantonale di Zurigo). L’obiettivo degli adeguamenti adottati in data odierna è far sì che, in linea con uno standard internazionale del Financial Stability Board, le case madri (le cosiddette «parent banks» o banche madri) e le unità svizzere che esercitano funzioni di rilevanza sistemica dispongano di sufficiente capitale in caso di crisi.

Per contro, il Consiglio federale rinuncia ad attuare l’aumento proposto delle esigenze in materia di fondi propri in relazione alle ipoteche per immobili d’abitazione da reddito poiché ritiene che il sistema di autodisciplina presentato dall’Associazione svizzera dei banchieri sia efficace e opportuno.


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