Analisi del DNA nei procedimenti penali: adeguamenti amministrativi

Berna, 25.10.2019 - La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha stilato il rapporto "Analisi del DNA nei procedimenti penali" e formulato alcune raccomandazioni sulla prassi attuale. Nella seduta del 23 ottobre 2019 il Consiglio federale ha preso atto delle raccomandazioni concernenti alcuni adeguamenti amministrativi. Entro fine 2020 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sottoporrà al Consiglio federale proposte concrete sull’ulteriore modo di procedere.

Il rapporto della CdG-S verte sull’appropriatezza e l’opportunità delle analisi del DNA nei procedimenti penali tenuto conto del genere di reato e delle potenziali differenze tra i Cantoni. Il rapporto si sofferma anche sulla gestione della banca dati dei profili del DNA da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e sulla vigilanza, pure esercitata da fedpol, sui laboratori di analisi del DNA riconosciuti dalla Confederazione. La CdG-S ha formulato quattro raccomandazioni. Il Consiglio federale rileva che le raccomandazioni non contengono richieste da inserire nella revisione parziale della legge sui profili del DNA attualmente in corso. Considera inoltre già soddisfatta la prima raccomandazione, mentre accoglie in linea di principio le altre tre.

Raccomandazione 1: Armonizzazione della prassi cantonale

La CdG-S giudica insoddisfacente il fatto che la prassi in materia di prelievo di un campione e di analisi dei profili del DNA sia differente da Cantone a Cantone. Il Consiglio federale fa presente che la modifica del Codice di procedura penale, posta in consultazione il 28 agosto 2019, consentirà di precisare le condizioni quadro della prassi, andando così a soddisfare gli obiettivi della raccomandazione.

Raccomandazione 2: Mandato del DFGP all’Ufficio di coordinamento

La CdG-S auspica che il mandato affidato dal DFGP all’Ufficio di coordinamento venga riesaminato periodicamente e, se del caso, sottoposto a una nuova procedura di valutazione e di attribuzione. Il Consiglio federale sostiene questa raccomandazione e intende ora disciplinare in modo esplicito la periodicità e i criteri di valutazione applicabili nell’ambito dell’esame dell’Ufficio di coordinamento. È tuttavia dell’avviso che l’assegnazione di mandati tra due autorità non sottostia al diritto in materia di acquisti pubblici. Queste condizioni sono soddisfatte con l’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo quale servizio di coordinamento.

Raccomandazione 3: Indipendenza dell’Ufficio di coordinamento

Rientra nelle mansioni dell’Ufficio di coordinamento rappresentare in modo indipendente gli interessi dei laboratori di analisi del DNA presso la Confederazione. Visto che l’Ufficio di coordinamento è responsabile, su mandato della Confederazione, anche della gestione operativa della banca dati dei profili del DNA, la CdG-S si chiede se questa organizzazione dei compiti permetta di garantire l’indipendenza dell’Ufficio. Il Consiglio federale approva la necessità di legiferare in materia.

Raccomandazione 4: Indipendenza della vigilanza sui laboratori di analisi del DNA

La CdG-S critica il fatto che fedpol abbia delegato gran parte dei compiti di vigilanza al Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Ritiene difatti che il SAS e gli esperti da esso impiegati non siano indipendenti e che la vigilanza e l’accreditamento perseguano obiettivi differenti. Il Consiglio federale non condivide appieno questa opinione. In qualità di autorità nazionale di accreditamento, il SAS è tenuto a rispettare le prescrizioni internazionali in vigore. Il SAS è sottoposto a livello internazionale a verifiche periodiche per quanto riguarda l’osservanza di queste prescrizioni e le competenze tecniche richieste per la sua attività. Il Consiglio federale giunge pertanto alla conclusione che la critica mossa al SAS riguardo alla mancante indipendenza della sua valutazione tecnica è infondata. D’altro canto, condivide l’opinione della CdG-S secondo cui occorra esaminare il compito di vigilanza di fedpol, l’entità dei compiti delegati al SAS e la portata delle prescrizioni amministrative poste ai laboratori di analisi del DNA.

Il DFGP è incaricato di sottoporre al Consiglio federale entro la fine del 2020 l’avamprogetto di modifica dell’ordinanza sui profili del DNA volto ad attuare le raccomandazioni da 2 a 4.

La divisione Identificazione biometrica (BiomID)
 
La divisione Identificazione biometrica (BiomID) presso fedpol funge da centro nazionale di competenza e di prestazioni per l’identificazione di persone e di tracce sulla base di dati biometrici. Per stabilire l’identità delle persone vengono utilizzati dati biometrici di vario tipo, tra cui i profili del DNA. fedpol tratta questi dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l’ausilio della banca dati CODIS dei profili del DNA, consentendo così di identificare persone vive o decedute e di individuare correlazioni fra reati. La divisione BiomID esercita inoltre la vigilanza sui laboratori di analisi del DNA.


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