Rinnovo automatico del contratto: il Consiglio federale non intende estendere gli attuali obblighi d’informazione

Berna, 16.10.2019 - La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) vuole introdurre un obbligo d’informazione per imprese che utilizzano clausole di rinnovo automatico del contratto. Come dichiara nel suo parere del 16 ottobre 2019 a un pertinente progetto della CAG-N, ritiene questa misura sproporzionata alla luce degli attuali obblighi d’informazione.

Il progetto, elaborato dalla CAG-N sulla base dell’iniziativa parlamentare 13.426 "Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori", chiede di introdurre un nuovo obbligo d’informazione per le imprese che utilizzano clausole di rinnovo automatico del contratto. Per lo più queste clausole sono contenute nelle condizioni commerciali generali (CCG) e prevedono che un contratto stipulato per una durata determinata venga prorogato automaticamente se non è disdetto per tempo dal cliente. A titolo di esempio, la CAG-N menziona contratti per i centri fitness, programmi antivirus o assicurazioni viaggio. I principali fornitori di telefonia mobile hanno rinunciato già dalla primavera 2014 a prevedere clausole di rinnovo automatico del contratto.

In concreto, secondo il progetto della CAG-N i prestatori di servizi che impiegano questo tipo di clausole hanno l’obbligo di informare, prima del primo rinnovo, i loro clienti in merito alla possibilità di rescindere il contratto. Se i prestatori non adempiono a questo obbligo, allo scadere della durata contrattuale inizialmente pattuita i clienti possono in qualsiasi momento disdire senza preavviso il contratto.

Il Consiglio federale è del parere che il nuovo obbligo d’informazione proposto dalla CAG-N costituisca un’ingerenza sproporzionata nella libertà contrattuale. Alle imprese in questione cagionerebbe un ingente onere amministrativo supplementare. Ritiene ragionevole attendersi dai consumatori che gestiscano autonomamente i loro contratti ed eventualmente li disdicano entro i termini pattuiti. Il Consiglio federale reputa agevole questo compito, in particolare grazie alle possibilità tecnologiche oggi disponibili.

Meccanismi correttivi nel diritto vigente

Nel suo parere il Consiglio federale ha in particolare indicato che il diritto vigente già prevede meccanismi correttivi a tutela dei consumatori. Le condizioni commerciali generali (CCG) preformulate possono diventare parte integrante del contratto soltanto se il cliente vi è stato chiaramente reso attento al momento della stipula ed ha avuto la possibilità di prendere atto del contenuto in modo ragionevole. Al momento della stipula del contratto i prestatori devono attirare espressamente l’attenzione su clausole inusuali o sorprendenti.

Secondo la vigente giurisprudenza, le CCG devono essere strutturate in modo chiaro. Infine, sono considerate sleali già in virtù del diritto vigente le clausole abusive contenute nelle CCG che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. Se si volesse rafforzare ulteriormente la posizione dei consumatori senza aumentare nel contempo l’onere burocratico, andrebbe esaminata l’introduzione di un obbligo per le imprese di segnalare esplicitamente, al momento della stipula, il rinnovo automatico del contratto.

Prevedere agevolazioni per l’obbligo d’informazione

Per i suddetti motivi il Consiglio federale respinge il progetto della CAG-N. Nel caso in cui il Consiglio nazionale ritenga necessario intervenire ed entri in materia sul progetto, occorrerebbe prevedere agevolazioni per le imprese perlomeno nel quadro delle modalità di avviso. L’onere della prova per il ricevimento dell’informazione non dovrebbe, come previsto dal progetto della CAG-N, essere unicamente a carico delle imprese. Dovrebbe essere invece sufficiente che la comunicazione sia validamente giunta all’ultimo indirizzo comunicato dal cliente.


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