Ammissione provvisoria: cambio di Cantone in caso di occupazione; divieto di viaggio in patria e in Stati terzi

Berna, 21.08.2019 - Ridurre gli ostacoli all’accesso al mercato del lavoro e vietare i viaggi in patria e in Paesi terzi: lo statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio deve essere adeguato. Nella seduta del 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha posto in consultazione le necessarie modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La consultazione durerà fino al 22 novembre 2019.

Per agevolare l'integrazione nel mercato del lavoro, le persone ammesse provvisoriamente avranno ora la possibilità di cambiare Cantone se hanno trovato lavoro in un altro Cantone o se seguono una formazione professionale di durata più lunga e non beneficiano dell'aiuto sociale. Il Consiglio federale attua così la mozione 18.3002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati che lo incaricava di adeguare in modo mirato lo statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio, in particolare per eliminare gli ostacoli maggiori al mercato del lavoro. L'obiettivo è ridurre l'attuale forte dipendenza dall'aiuto sociale.

In base alla stessa mozione il Consiglio federale ha anche valutato l'opportunità di modificare il termine "ammissione provvisoria", ma l'ha poi scartata in quanto, benché non rispecchi la realtà di molte persone ammesse a titolo provvisorio che restano durevolmente in Svizzera, poiché continuano a sussistere i motivi per la concessione dell'ammissione provvisoria, il termine riflette tuttavia in modo esatto e comprensibile la posizione giuridica di queste persone ed è usato correntemente nel settore dell'asilo.

Divieto di viaggio anche in Stati terzi

Il progetto del Consiglio federale attua anche la mozione 15.3953 del consigliere nazionale Gerhard Pfister che in incaricava il Consiglio federale di prevedere per le persone ammesse provvisoriamente, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti, il divieto legale di recarsi in patria o nel Paese d'origine e la revoca immediata dell'ammissione provvisoria in caso di rientro illegale in patria. Le autorizzazioni eccezionali potranno essere rilasciate nel singolo caso soltanto se il viaggio in patria è necessario per la preparazione della partenza e del ritorno autonomi e definitivi.

Il Consiglio federale coglie inoltre l'occasione per creare certezza giuridica e trasparenza anche nell'ambito dei viaggi in Stati terzi. Già oggi le persone ammesse provvisoriamente devono ottenere un'autorizzazione non soltanto per recarsi in patria, ma per tutti i viaggi all'estero. Il divieto generale di viaggio ora sancito dalla legge si applica quindi anche ai viaggi nei Paesi diversi da quello d'origine. Le eccezioni saranno ammesse soltanto nel singolo caso. Al riguardo, il Consiglio federale adeguerà di conseguenza le vigenti disposizioni d'ordinanza sui viaggi all'estero delle persone ammesse provvisoriamente.

Regole severe anche per i rifugiati riconosciuti e i richiedenti l'asilo

Contrariamente alle persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti, in linea di massima, possono recarsi in Paesi diversi da quello della loro origine o patria. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha tuttavia deciso di limitare anche le loro possibilità di recarsi nei Paesi vicini alla patria o in altri Stati se ciò si rivela necessario per far rispettare meglio il divieto di recarsi in patria. Già a maggio il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle relative modifiche d'ordinanza che durerà fino al 22 agosto 2019. L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1 gennaio 2020.

Per i richiedenti l'asilo vale una regolamentazione in materia di viaggi più restrittiva. Durante la procedura d'asilo questi ultimi possono viaggiare all'estero solo se è necessario nel quadro della loro procedura d'asilo e d'allontanamento. Il presente progetto inserirà nella legge anche questa regolamentazione.


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