Imposizione semplificata dell’uso del veicolo aziendale a scopo privato

Berna, 28.06.2019 - Conformemente alla decisione delle Camere federali l’uso del veicolo aziendale a scopo privato deve poter essere tassato con un importo forfettario che includa le spese del tragitto tra domicilio e posto di lavoro. Il 28 giugno 2019 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha posto in consultazione la modifica della relativa ordinanza.

Nell’avamprogetto di modifica dell’ordinanza sulle spese professionali, il DFF propone di tassare l’uso privato del veicolo aziendale con lo 0,9 del prezzo di acquisto del veicolo al mese invece dello 0,8 per cento. In compenso vengono a cadere la compensazione delle spese per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro nonché la deduzione delle spese di trasporto. Per il datore di lavoro decade inoltre l’obbligo di dichiarare nel certificato di salario la quota percentuale di lavoro prestato nel servizio esterno. L’avamprogetto disciplina la procedura in ambito di imposta federale diretta ed è stato concepito in modo che per il titolare di un veicolo aziendale il cui prezzo di acquisto ammonta a 50 000 franchi, che percorre 30 chilometri al giorno per recarsi al posto di lavoro e rientrare al domicilio e ha una quota di servizio esterno pari al 50 per cento, esso rimanga senza incidenza sui costi.

Nei Cantoni in cui la deduzione delle spese di trasporto non è limitata oppure in cui è ammessa una deduzione superiore a 3000 franchi, in caso di accettazione della modifica e applicando gli stessi valori ipotizzati per i titolari di veicoli aziendali risulterebbero maggiori entrate di lieve entità. Verrebbero generate maggiori entrate di lieve entità anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e delle assicurazioni sociali. Tuttavia, le maggiori entrate non possono essere quantificate in quanto mancano i dati sul numero di titolari di un veicolo aziendale.

I Cantoni decidono autonomamente le modalità di attuazione del leggero aumento dell’importo forfettario nell’ambito delle imposte cantonali. Poiché i certificati di salario sono unitari, si può tuttavia ipotizzare che lo 0,9 per cento verrà ripreso anche dai Cantoni.

La semplificazione amministrativa è stata richiesta con la mozione 17.3631, depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) e accettata dalle Camere. Nonostante la modifica, anche in futuro si potrà optare per il calcolo delle spese effettive e far valere la deduzione delle spese di trasporto.

Dal 1° gennaio 2016 i collaboratori con veicolo aziendale devono indicare nella loro dichiarazione d’imposta il tragitto dal domicilio al posto di lavoro quale reddito, per l’importo di 70 centesimi al chilometro. Nel contempo, nell’ambito dell’imposta federale diretta la deduzione delle spese di trasporto è stata limitata a 3000 franchi. I Cantoni hanno in seguito introdotto deduzioni di diversa entità delle spese di trasporto o hanno rinunciato a una limitazione di tale deduzione. Le modifiche sono state allora introdotte quale conseguenza dell’accettazione del progetto concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF).

 


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