Il Consiglio federale adotta la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta

Berna, 26.06.2019 - Nella sua riunione del 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC). La nuova regolamentazione riguarda il campo d'applicazione, le deroghe all'obbligo d'approvazione dei piani per i lavori di manutenzione, il processo di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e l'alta vigilanza. La nuova OITC entrerà in vigore il 1° agosto 2019.

In Svizzera sono installati circa 2500 chilometri di condotte ad alta pressione, di cui il 92 per cento per il gas e l'8 per cento per il petrolio. L'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC) disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di gas naturale e petrolio in Svizzera. Le condotte ad alta pressione sottostanno alla vigilanza della Confederazione, mentre quelle a bassa pressione rientrano nella competenza dei Cantoni; l'Ufficio federale dell'energia (UFE) esercita l'alta vigilanza.

Nell'ambito della revisione totale dell'OITC, entrata in vigore nel 2000, si è svolta una procedura di consultazione che è durata da giugno a ottobre 2018. Le modifiche proposte sono state accolte perlopiù favorevolmente.

Nel quadro della revisione totale dell'OITC sono stati adeguati in particolare i seguenti punti:

Campo d'applicazione: in futuro la legge sugli impianti di trasporto in condotta sarà applicata alle condotte con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm. Alcuni impianti non saranno più di competenza cantonale, ma passeranno alla vigilanza federale. Le condotte di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione di carburante (condotte con un diametro esterno ridotto e una pressione elevata fino a 300 bar) verranno sottoposte alla vigilanza cantonale.

Deroghe all'obbligo d'approvazione dei piani: in futuro i lavori di manutenzione (lavori di importanza esigua) alle condotte potranno essere eseguiti anche senza approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente e, in particolare, se non aumenta il rischio inerente alla protezione.

Autorizzazione d'esercizio: in futuro l'autorizzazione d'esercizio per gli impianti di trasporto in condotta sarà composta da un'autorizzazione d'esercizio generale e un'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. L'autorizzazione d'esercizio generale non sarà adeguata a ogni modifica dell'impianto. Gli adeguamenti specifici dell'impianto potranno essere disposti mediante autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto.

Alta vigilanza: gli impianti con una licenza cantonale sottostanno alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione. La nuova OITC dispone che, secondo l'attuale prassi, su richiesta i Cantoni informano tramite rapporto annuale sulle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti nonché sui controlli delle condotte poste sotto la loro vigilanza.


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