Risultati provvisori della votazione: il Consiglio federale sottopone a revisione la base legale

Berna, 29.05.2019 - Nella sua seduta del 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato la revisione delle disposizioni dell’ordinanza sui diritti politici riguardanti la trasmissione dei risultati provvisori della votazione. Le disposizioni vigenti relative al volume dei dati e ai canali di comunicazione non soddisfano più le attuali esigenze. Inoltre, la domenica della votazione i risultati (parziali) non potranno essere resi pubblici prima delle ore 12.00. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

Con la modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11) il Consiglio federale istituisce il quadro giuridico per il rinnovo dei processi di trasmissione e comunicazione dei risultati provvisori la domenica della votazione. In futuro ogni Cantone comunicherà i risultati dei Comuni e del Cantone che dovranno comprendere, oltre al numero dei sì e dei no, anche il numero delle schede in bianco o nulle e il numero degli aventi diritto di voto. I dati verranno trasmessi generalmente in forma elettronica non appena i risultati saranno disponibili.

La riorganizzazione del sistema di comunicazione dei risultati prevede una più stretta collaborazione tra la Cancelleria federale e l’Ufficio federale di statistica (UST) la domenica della votazione. In futuro la trasmissione dei risultati da parte dei Cantoni avverrà attraverso la piattaforma protetta dell’UST denominata Sedex (secure data exchange). Tutti i risultati saranno pubblicati a partire dalle ore 12.00 come dati aperti dell’amministrazione pubblica e costantemente aggiornati sul sito www.opendata.swiss e nell’applicazione «VoteInfo». Le nuove procedure, sviluppate con il coinvolgimento dei Cantoni, sono state testate con successo a partire dalla votazione popolare del 23 settembre 2018, parallelamente alla procedura di comunicazione dei risultati utilizzata finora.

Il Consiglio federale stabilisce inoltre nell’ordinanza che i risultati (parziali) delle votazioni popolari non possono essere resi pubblici prima delle ore 12.00 della domenica della votazione. In considerazione dei diversi orari di chiusura dei seggi nei Cantoni, si intende così evitare che la comunicazione anticipata dei risultati possa influire sul voto.

La modifica dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2019. Le nuove disposizioni e procedure saranno pertanto applicate per la prima volta in occasione della votazione popolare del 9 febbraio 2020, se in quella data si svolgerà uno scrutinio. La modifica dell’ordinanza non riguarda la procedura di omologazione e di pubblicazione dei risultati definitivi della votazione conformemente agli articoli 14 e 15 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1).


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