Il Consiglio federale respinge il diritto di veto contro le ordinanze

Berna, 02.05.2019 - Nella sua seduta del 1° maggio 2019, il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento di non entrare in materia sul progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale volto ad attuare l’iniziativa parlamentare 14.422 «Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze». Esso ritiene che il Parlamento disponga già oggi di ampi diritti di partecipazione che gli permettono di influire sull’emanazione delle ordinanze. Il diritto di veto contro le ordinanze porterebbe ritardi e oneri maggiori nell’emanazione delle ordinanze e, di riflesso, anche nell’attuazione di leggi. Inoltre un simile diritto di veto sarebbe anticostituzionale.

Il Consiglio federale ha formulato il suo parere relativo al progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) in attuazione dell’iniziativa parlamentare 14.422 Aeschi «Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze». In tale parere chiede al Parlamento di non entrare in materia sulla modifica della legge sul Parlamento. La CIP-N motiva l’introduzione del diritto di veto contro le ordinanze argomentando che, nell’emanare le ordinanze, il Consiglio federale supera occasionalmente il margine di manovra giuridico.    

Attualmente il Parlamento dispone fra l’altro di un’ampia gamma di efficaci strumenti (mozione, iniziativa parlamentare e diritti di consultazione) per poter influire sull’emanazione delle ordinanze del Consiglio federale. Con il diritto di veto contro le ordinanze vi sarebbero invece ritardi e oneri supplementari nell’emanazione delle ordinanze e pertanto anche nell’attuazione della legislazione. Secondo il Consiglio federale, un simile veto, che può essere fatto valere soltanto contro le ordinanze nel loro insieme, viola la separazione dei poteri ed è pertanto anticostituzionale. Nell’articolo 182 capoverso 2, la Costituzione federale stabilisce che il Consiglio federale è competente per l’emanazione senza restrizioni di ordinanze d’esecuzione.

Qualora il Parlamento decidesse di entrare in materia sul progetto della CIP-N, il Consiglio federale propone eccezioni legali supplementari di carattere generale e altre speciali.


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