Conduttori di canotti: nessun limite alcolemico, ma obbligo della capacità di condurre

Berna, 01.05.2019 - Come nella circolazione stradale, anche per le imbarcazioni da diporto si applica il valore limite di alcolemia dello 0,5 per mille. Visto che per i conduttori di canotti e piccole imbarcazioni il valore è difficile da controllare e che simili natanti comportano meno rischi rispetto a quelli provvisti di motore, nella sua seduta del 1° maggio 2019 il Consiglio federale ha deciso di escluderli dal campo di applicazione di questo limite. Tuttavia, restano sottoposti alla disposizione di legge secondo cui un'imbarcazione può essere condotta soltanto da persone in grado di farlo. La nuova normativa entrerà in vigore a inizio 2020.

Nell'ambito dell'ultima revisione della legge sulla navigazione interna, il Parlamento ha deciso due rilevanti modifiche.

• Nel settore dei battelli per passeggeri e battelli merci impiegati a titolo professionale è introdotta la vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi, svolta sulla base di attestati di sicurezza. In futuro le ispezioni della Confederazione e dei Cantoni si potranno concentrare sugli ambiti che comportano particolari rischi e si potrà fare ricorso a periti esterni. La vigilanza viene così uniformata alla normativa già prevista nel settore ferroviario e funiviario, dove questo sistema ha dato finora buoni risultati.

• È inoltre stata istituita la base giuridica per accertare la capacità di condurre mediante l'analisi dell'alito («soffiare nel palloncino»), come già prevista nella circolazione stradale, senza più dover effettuare una prova del sangue. È stata infine data facoltà al Consiglio federale di prevedere delle agevolazioni per i conduttori di piccole imbarcazioni nell'applicazione del valore limite di alcolemia.

Il Consiglio federale ha ora concretizzato queste modifiche nell'ordinanza sulla navigazione interna. Analogamente alla circolazione stradale, è considerato incapace di condurre un'imbarcazione da diporto chiunque presenti una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o superiore, oppure una concentrazione di alcol nell'alito di 0,25 mg/l o superiore. Dall'applicazione di questi valori limite sono stati esclusi i conduttori di natanti di lunghezza inferiore a 2,50 metri e i conduttori di imbarcazioni da spiaggia e simili, imbarcazioni a pagaia, natanti da competizione per regate, tavole a vela e ad aquilone nonché canotti sprovvisti di motore di lunghezza fino a 4 metri. Il Consiglio federale ha deciso di escluderli perché questi tipi di imbarcazioni e attrezzi sportivi comportano meno rischi rispetto ai natanti più grandi, o provvisti di motore, e perché in tale ambito è difficile far rispettare i limiti in modo sistematico. Tuttavia, i conduttori interessati restano sottoposti alla disposizione di legge secondo cui un'imbarcazione può essere condotta soltanto da persone in grado di farlo. La capacità di condurre va accertata di caso in caso al momento dei controlli.

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato l'ordinanza per poter tenere conto dell'ispezione in funzione dei rischi introdotta dalla legge. Ha stabilito che Confederazione e Cantoni possono verificare in funzione dei rischi la costruzione, l'esercizio e la manutenzione sia dei battelli per il trasporto di persone e merci sia di impianti quali draghe galleggianti. Le autorità federali e cantonali competenti possono esigere da costruttori e gestori rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove nonché procedere autonomamente a ispezioni a campione.

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge riveduta e l'ordinanza adeguata con effetto dal 1° gennaio 2020.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale dei trasporti, Settore Informazione, Tel. 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Segreteria generale DATEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

Ufficio federale dei trasporti
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-74856.html