Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione relativa alle ordinanze RFFA

Berna, 10.04.2019 - Nella seduta del 10 aprile 2019, il Consiglio federale ha posto in consultazione le ordinanze per l’attuazione della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Le ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020 simultaneamente alla legge, a condizione che il progetto RFFA venga accettato nella votazione popolare del 19 maggio 2019. La procedura di consultazione terminerà il 17 luglio 2019.

Nello specifico si tratta della nuova ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche, dell’ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere e dell’ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere (finora ordinanze sul computo globale dell’imposta).

L’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche stabilisce come calcolare il capitale proprio che può essere considerato ai fini della deduzione dell’interesse e l’aliquota applicabile. Per i Cantoni la deduzione fiscale sull’autofinanziamento è facoltativa; possono introdurla soltanto i Cantoni che, nella propria capitale, prevedono un onere effettivo dell’imposta sull’utile almeno del 18,03 per cento. Rispetto alla RFFA non vi sarà alcuna ripercussione finanziaria supplementare.

Le ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere stabiliscono come evitare le doppie imposizioni per le persone fisiche e giuridiche in Svizzera che all’estero conseguono redditi gravati di un’imposta alla fonte. Per effetto della RFFA è necessario apportare adeguamenti in questo ambito. Inoltre il Consiglio federale propone di abolire la ripartizione forfettaria dell’ammontare del computo d’imposta tra la Confederazione e i Cantoni e di procedere a una ripartizione in funzione delle circostanze di ciascun caso. Se si applica l’imposizione ad aliquota ridotta, in futuro non si effettuerà più la riduzione dell’ammontare del computo. Queste modifiche hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni che, a causa della limitata disponibilità dei dati, non possono essere stimate in modo affidabile. Sulla base dei dati disponibili riferiti a singoli casi, si può tuttavia concludere che le ripercussioni rientrano nei limiti delle stime effettuate per la RFFA.

A seguito della RFFA il Consiglio federale emanerà altresì un’ordinanza concernente il patent box e adeguerà l’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Le due ordinanze erano già state poste in consultazione nel 2017. Rispetto ad allora il Parlamento ha apportato soltanto esigui adeguamenti a livello legislativo o non ne ha apportati affatto. Per questo motivo il Consiglio federale non svolgerà un’altra consultazione relativa a queste ordinanze.


Indirizzo cui rivolgere domande

Joel Weibel, specialista Comunicazione,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Tel. +41 58 464 90 00, media@estv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-74642.html