Adeguamento delle rendite AVS/AI (2,8 per cento) e degli importi limite della previdenza professionale

Berna, 22.09.2006 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione economica a partire dal 1° gennaio 2007. Le rendite AVS/AI e gli importi delle prestazioni complementari destinati a coprire il fabbisogno vitale saranno aumentati del 2,8 per cento. Il Consiglio federale ha inoltre deciso l'adeguamento degli importi limite che definiscono il salario coordinato nella previdenza professionale.

Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni secondo l’evoluzione dell’"indice misto", cioè della media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. L’ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 2005. Le prestazioni saranno dunque adeguate a partire dal 1° gennaio 2007 sulla base dei seguenti dati: nel 2005, l’indice dei prezzi e l'indice dei salari sono aumentati entrambi dell'1,0 %; l'aumento previsto entro il dicembre del 2006 è dell'1,3 % per l'indice dei prezzi e dell’1,7 % per quello dei salari. Calcolato sulla base di questi dati e tenendo conto che l'importo della rendita minima è arrotondato per eccesso ai cinque franchi superiori, l'indice misto consente un adeguamento delle prestazioni AVS/AI del 2,8 %.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1'075 a 1’105 franchi mensili, quella massima da 2'150 a 2’210. Gli importi annuali delle prestazioni complementari AVS/AI, destinate alla copertura del fabbisogno vitale, ammonteranno a 18’140 (17'640) franchi per le persone sole, a 27’210 (26'460) per le coppie ed a 9’480 (9'225) per gli orfani. Anche gli assegni per grandi invalidi saranno adeguati.

Adeguamento dei contributi

Il Consiglio federale ha adeguato anche l'importo dei contributi minimi e la tavola scalare decrescente dei contributi AVS/AI/APG applicata agli indipendenti ed ai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi. Il limite inferiore della tavola scalare ammonterà ora a 8’900 franchi, quello superiore a 53’100. Anche se i tassi di contribuzione non cambieranno, il contributo minimo AVS/AI/IPG passerà da 425 a 445 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS facoltativa da 706 a 740 e quello dell’AI facoltativa da 118 a 124.

Costi dell’adeguamento delle prestazioni AVS/AI

L'adeguamento delle prestazioni AVS/AI comporterà un aumento dei costi di circa 1094 milioni di franchi di cui 222 a carico della Confederazione e 57 a carico dei Cantoni. L’adeguamento degli importi delle prestazioni complementari comporterà costi supplementari per 14 milioni di franchi di cui 3 a carico della Confederazione e 11 a carico dei Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Poiché l'importo delle rendite AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2007 aumenterà del 2,8 %, la deduzione di coordinamento sarà adeguata al rincaro e passerà da 22'575 a 23'205 franchi. La soglia d'entrata prevista per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria (salario annuale minimo) aumenterà a 19'890 franchi. Anche la deduzione fiscale massima consentita nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sarà adeguata (passando a 6'365 rispettivamente 31'824 franchi). Ai fini del coordinamento con il primo pilastro anche l'entrata in vigore degli adeguamenti previsti nel secondo è fissata al 1° gennaio 2007.

Gli importi limite servono essenzialmente a determinare la soglia d'entrata per l'assoggettamento al regime obbligatorio della previdenza professionale e il salario assicurato (« salario coordinato »).


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Tel. 031 322 91 10, Werner Gredig, Divisione matematica, analisi e statistica, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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