Diritto penale internazionale: primo atto d’accusa depositato nell’ambito della guerra civile liberiana

Berna, 26.03.2019 - A seguito di un’istruttoria durata quasi 5 anni, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) trasmette al Tribunale penale federale (TPF) per la prima volta un atto d’accusa nell’ambito del diritto penale internazionale (DPI). All’imputato viene contestato di avere violato, in qualità di membro di una fazione armata, le leggi della guerra nel contesto di un conflitto armato interno avuto luogo in Liberia dal 1989 al 1996.

La prima guerra civile liberiana è scoppiata alla fine dell’anno 1989 nei confronti del regime dell’allora presidente Samuel Doe. Il conflitto si è aggravato agli inizi degli anni 1990 alla luce delle questioni etiche ed economiche cessando unicamente intorno agli anni 1996-1997 con l’elezione di Charles Taylor alla presidenza. È in questo contesto che l’imputato si è unito all’United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO) il quale, a partire dalla fine del 1990, era costituito contemporaneamente da sostenitori del precedente regime di Samuel Doe (per la maggioranza di etnia krahn) così come da rifugiati mandingo; i quali dalla Sierra Leone promuovevano degli scontri nei confronti del National Patriotic Front of Liberia (NPFL) dell’opponente e futuro presidente Charles Taylor. Fin dal suo debutto, l’ULIMO presentava all’interno delle divisioni e il gruppo si separò in due milizie nel 1994: l'ULIMO-J, dell’etnia krahn, e l'ULIMO-K, una fazione a maggioranza mandingo.

Tra luglio e agosto 2014, poi in un secondo momento, diversi cittadini liberiani hanno sporto denuncia penale presso il MPC nei confronti di un ex comandante dell’ULIMO, rispettivamente dell’ULIMO-K, le cui testimonianze indicavano che quest’ultimo avrebbe commesso per mano propria o fatto commettere dando l’ordine alle proprie truppe, durante gli anni 1993 a 1995 nella contea di Lofa, in particolare degli omicidi di civili, una violenza carnale e degli atti tesi alla diffusione del terrore nella popolazione e a ridurla in schiavitù.

La presenza confermata del cittadino liberiano sul territorio svizzero – viveva in Svizzera romanda da diversi anni, il MPC ha ordinato nell’agosto 2014, data la competenza federale e l’imprescrittibilità dei crimini di guerra, l’apertura dell’istruzione penale nei suoi confronti per crimini di guerra (art. 108 e 109 vCPM in combinazione con l’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e l’art. 4 del Protocollo aggiuntivo II alle Convenzioni di Ginevra del 1949). Poco dopo è stato disposto il suo arresto e la carcerazione preventiva.

A seguito di un’istruzione durata quasi 5 anni, resasi particolarmente complessa dall’assenza di cooperazione da parte delle Liberia e nonostante fatti avvenuti a distanza di tempo, il MPC ha tuttavia potuto procedere all’interrogatorio di più di 25 testimoni e beneficiare di rapporti di assistenza con 7 stati o organizzazioni internazionali. Ad oggi il MPC è in condizione di depositare il proprio atto d’accusa presso il TPF. All’imputato è rimproverato in particolare di avere, tra il marzo 1993 e la fine dell’anno 1995, in qualità di membro di una fazione armata, ordinato di uccidere, ucciso per mano propria o partecipato all’uccisione di civili e di soldati all’infuori di un conflitto, profanato il corpo di un civile defunto, commesso una violenza carnale su una civile, ordinato il trattamento inumano di civili, reclutato e utilizzato un minorenne quale bambino soldato, ordinato diversi saccheggi e ordinato e/o partecipato al trasporto forzato di beni e munizioni da parte di civili.

Il presente rinvio a giudizio, depositato presso il TPF il 22 marzo 2019, deve essere esaminato nella prospettiva della lotta contro l’impunità internazionale per i crimini più gravi. Le sfide nell’ambito del diritto penale internazionale rendono tuttavia il perseguimento penale particolarmente complesso. Dal 2011sono stati sottoposti più di 60 casi all’attenzione del MPC ; per la maggior parte degli stessi sono stati emanati dei decreti di non luogo a procedere o di abbandono, in particolare a causa dell’assenza dei presupposti previsti dalla legge (ad esempio l’assenza di qualifica come conflitto armato) e/o delle condizioni di apertura di un’istruzione di DPI (ad esempio l’assenza dei presunti attori sul suolo svizzero). Sono attualmente pendenti una dozzina di procedure penali per crimini di guerra, genocidio e/o crimini contro l’umanità, per fatti avvenuti prima o dopo il 2011.

Il MPC presenterà le proprie conclusioni in occasione del dibattimento dinnanzi al TPF a Bellinzona. Per l’imputato vale il principio della presunzione d’innocenza fino alla sentenza definitiva. Dal deposito dell’atto d’accusa l’informazione ai media è di competenza al TPF.

Il perseguimento dei crimini di guerra in Svizzera prima del 2011:
L’assenza di retroattività delle disposizioni penali relative al DPI (crimini di guerra, genocidi, crimini contro l’umanità), introdotte nel Codice penale nel 2011, rende opportuno richiamare, nel caso di specie, le regole applicabili ai crimini di guerra commessi prima del 1 gennaio 2011:
In virtù del precedente Codice penale militare (vCPM), i crimini di guerra sono punibili in Svizzera a far tempo dal 1968, indipendentemente dal luogo di commissione, dalla nazionalità dell’autore o della vittima. L’art. 109 vCPM rinvia alle «prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni» così come alle «altre leggi e usi riconosciuti della guerra».


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