Cibercriminalità: accusa promossa per «voice phishing»

Berna, 14.02.2019 - Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha concluso un procedimento penale nell’ambito della cibercriminalità e ha promosso l’accusa contro una persona dinanzi al Tribunale penale federale a Bellinzona. La donna accusata faceva presumibilmente parte di un gruppo criminale attivo in Svizzera tra marzo 2016 e luglio 2018 per mezzo del «voice phishing».

Nel procedimento penale avviato a maggio 2017, il MPC ha promosso l’accusa contro una persona a causa del sospetto di abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 1 i.c.d. con il cpv. 2 del Codice penale svizzero CP). Alla donna accusata è contestato di aver ottenuto dati di e-banking tramite telefonate nell’ambito di un gruppo attivo a livello internazionale (voice phishing). Con questi dati sono stati effettuati trasferimenti indebiti a scapito di circa 50 danneggiati in Svizzera per un importo superiore a due milioni di franchi.

Grazie alla stretta collaborazione con le autorità olandesi e con il sostegno dell’Ufficio federale di polizia fedpol e di Eurojust, l’autrice del reato è stata localizzata e identificata nei Paesi Bassi. È stata successivamente arrestata a Rotterdam ed estradata in Svizzera, dove deve ora rispondere dei suoi atti dinanzi al Tribunale penale federale nell’ambito di una procedura abbreviata (art. 358 segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero CPP). Con il deposito dell’atto di accusa, la competenza per l’ulteriore informazione in merito al caso passa al Tribunale penale federale.

Procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP):
In presenza di determinate condizioni, il rito abbreviato consente di evadere rapidamente una procedura. Se l’imputato ha sostanzialmente confessato e ha riconosciuto in linea di massima le pretese civili, non è in particolare più necessario che tutti i dettagli siano oggetto di prova. I fatti riconosciuti sono tramutati in una bozza di accusa sulla quale l’imputato e il danneggiato devono essere d’accordo. L’atto di accusa è successivamente sottoposto al tribunale sotto forma di proposta di giudizio. Il tribunale verifica se il procedimento abbreviato è conforme al diritto e opportuno, se l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa e se le sanzioni proposte sono adeguate. Se il tribunale ritiene che le condizioni per la procedura abbreviata siano adempiute, recepisce nella sentenza quanto figura nell’atto di accusa. In caso contrario è applicata la procedura ordinaria.


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