Rapporto della Svizzera sull’attuazione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Berna, 19.12.2018 - Nella sua seduta del 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il rapporto che illustra le misure della Svizzera per attuare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, tra cui la creazione di una «rete» a livello nazionale che faciliti il ritrovamento di persone sparite o di persone potenzialmente scomparse in regime di privazione della libertà. In Svizzera non è però ancora noto alcun caso di sparizione forzata ai sensi della Convenzione. Il rapporto di attuazione viene ora sottoposto al Comitato sulle sparizioni forzate dell’ONU.

Alla luce del rapporto, il Comitato ONU sulle sparizioni forzate verificherà quali provvedimenti sono stati adottati dalla Svizzera per far valere la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata nel diritto nazionale. Ai sensi del trattato, per sparizioni forzate s’intendono privazioni della libertà ordinate o approvate da uno Stato, che questo poi provvede a occultare.

La parte centrale del rapporto si concentra sulle misure giuridiche e amministrative già in atto oppure appositamente adottate dalla Svizzera per attuare tale Convenzione. In quest’ottica è stata emanata, in particolare, una legge di attuazione e introdotta una specifica fattispecie penale (art. 185bis CP). Tra le misure procedurali rientra la creazione di una «rete» a livello nazionale finalizzata a facilitare la ricerca di persone sparite o di persone potenzialmente scomparse in regime di privazione della libertà. Su richiesta, il servizio di coordinamento federale contatta il servizio di coordinamento cantonale che, a sua volta, si rivolge alle istituzioni cantonali che applicano i regimi di privazione della libertà. Questa rete rappresenta un’alternativa economicamente più sostenibile rispetto a un registro nazionale che elenca i casi di privazione della libertàa livello nazionale e soddisfa l’obiettivo di protezione indicato nella Convenzione.

Finora non è stato registrato alcun caso di sparizione forzata ai sensi della Convenzione né a livello federale né a quello cantonale. Pertanto non è ancora stata avviata alcuna procedura giudiziaria o d’inchiesta che vede coinvolta un’autorità svizzera in un caso di sparizione forzata.

Procedura di rapporto
La Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE ha preparato il rapporto coinvolgendo vari uffici federali competenti e interpellando, nel quadro di una consultazione tecnica, anche i Cantoni in merito ai loro ambiti di competenza. Anche cerchie interessate della popolazione hanno avuto la possibilità di esprimersi sulla bozza del rapporto.

Il documento viene ora sottoposto al Comitato sulle sparizioni forzate dell’ONU, davanti al quale la Svizzera presenterà il rapporto completo in un secondo momento.

Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
La Convenzione è stata approvata il 20 dicembre 2006 a New York e finora è stata ratificata da 98 Stati e firmata da 59. La Svizzera l’ha firmata il 19 gennaio 2011 e l’ha ratificata il 6 dicembre 2016. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017. All’atto della ratifica la Svizzera ha dichiarato che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da singoli individui o a nome di singoli individui rientranti nella giurisdizione di uno Stato contraente che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della Convenzione da parte di detto Stato. Con la ratifica la Svizzera si è inoltre impegnata a presentare al Comitato un rapporto sulle misure adottate per attuare gli obblighi derivanti dalla Convenzione.


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