Politica europea – Il Consiglio federale manda in consultazione il testo dell’accordo istituzionale

Berna, 07.12.2018 - In occasione della seduta del 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso conoscenza dell’attuale risultato dei negoziati relativi all’accordo istituzionale tra la Svizzera e l’Unione europea e del fatto che l’UE ritiene chiuse le trattative. Il Governo reputa l’attuale frutto dei negoziati in ampia misura corrispondente agli interessi della Svizzera e in sintonia con il mandato negoziale. Però, soprattutto alla luce dei punti in sospeso in materia di misure di accompagnamento e di direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, il Consiglio federale rinuncia per ora a una parafatura dell’accordo istituzionale e ha deciso di avviare consultazioni sulla bozza del testo. Scopo delle consultazioni è soprattutto raggiungere una posizione unitaria sul fronte delle questioni ancora aperte ed eventualmente cercare di avviare nuovi colloqui con l’UE. L’Esecutivo valuterà lo stato di avanzamento di queste consultazioni nella primavera del 2019.

Con la conclusione di un accordo istituzionale il Consiglio federale intende consolidare la via bilaterale e in particolare l’accesso al mercato interno dell’UE per assicurarsene la continuità nel tempo e permetterne l’ulteriore sviluppo, nella fattispecie attraverso la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato, per esempio nel settore dell’energia elettrica.

Secondo il Consiglio federale l’attuale frutto dei negoziati corrisponde in ampia misura agli interessi della Svizzera ed è in sintonia con il mandato negoziale. Tuttavia, soprattutto in considerazione delle questioni in sospeso sul fronte delle misure di accompagnamento – che sinora non sono state oggetto di negoziato con l’UE – e della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE – sulla quale non è stata trovata un’intesa –, il Governo rinuncia per il momento a parafare l’accordo. Questo accordo garantirebbe maggiore certezza del diritto grazie al riconoscimento di pari condizioni nei comparti del mercato interno ai quali la Svizzera partecipa, oltre a una maggiore sicurezza nella pianificazione per le aziende e i cittadini svizzeri che operano nel mercato unico. A tal fine l’accordo istituzionale prevede quattro meccanismi: interpretazione uniforme, sviluppo del diritto, sorveglianza sull’applicazione degli accordi e composizione delle controversie.

Campo d’applicazione
Solo i cinque accordi di accesso al mercato esistenti (libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio [MRA] e agricoltura) e i futuri accordi di accesso al mercato (ad es. l’accordo sull’energia elettrica attualmente in fase di negoziazione) saranno subordinati all’accordo istituzionale. L’accordo sugli appalti pubblici e l’accordo di libero scambio del 1972 non lo sono. Riguardo a questi ultimi, le parti hanno convenuto di esprimere, in una dichiarazione congiunta giuridicamente non vincolante, la loro intenzione di avviare negoziati allo scopo di modernizzarli.

Recepimento dinamico e non automatico
Il principio del recepimento dinamico previsto nel progetto di testo consente di adeguare regolarmente gli accordi agli sviluppi pertinenti del diritto dell’UE e, quindi, di evitare divergenze giuridiche che creano ostacoli al commercio, per poter assicurare a lungo termine l’accesso delle imprese svizzere al mercato europeo. Qualsiasi recepimento di uno sviluppo del diritto dell’UE in un accordo di accesso al mercato deve essere oggetto di una decisione autonoma della Svizzera conforme alle sue procedure legislative, inclusa la possibilità di un referendum. Il recepimento automatico del diritto dell’UE è escluso. Inoltre, la Svizzera aderisce sistematicamente all’elaborazione degli sviluppi pertinenti del diritto dell’UE («decision shaping») nell’ambito degli accordi subordinati a quello istituzionale. Può così far valere i suoi interessi già a uno stadio precoce.

Il progetto di testo prevede alcune deroghe al principio del recepimento dinamico degli sviluppi del diritto dell’UE, ad esempio per quanto concerne il divieto di circolazione notturna e domenicale degli autocarri, il divieto di transito sulle strade degli animali da macello o la non esportabilità di alcune prestazioni della sicurezza sociale.

Sorveglianza e composizione delle controversie
Il progetto di testo non implica la creazione di nuove istituzioni sovranazionali. Ogni parte sorveglia l’applicazione degli accordi sul proprio territorio. Il testo prevede inoltre la creazione di un meccanismo di composizione delle controversie basato su un tribunale arbitrale paritario che adisce la Corte di giustizia dell’Unione europea se la vertenza solleva una questione di interpretazione del diritto dell’UE. Sulla base di questa interpretazione, il tribunale arbitrale compone la controversia. Se una parte non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale, l’altra può adottare misure di compensazione. Su domanda della parte interessata dalle misure di compensazione, il tribunale arbitrale esamina la proporzionalità delle misure e, se necessario, chiede l’annullamento di quelle sproporzionate.

Aiuti di Stato
Oltre ai meccanismi istituzionali, l’accordo istituzionale contiene altri elementi finalizzati a garantire condizioni omogenee per tutti i partecipanti al mercato interno dell’UE («level playing field»). Il progetto di testo prevede dunque un quadro generale sugli aiuti statali, non direttamente applicabile e non giustificabile in sé, che sarà ripreso e se necessario completato nei futuri accordi di accesso al mercato (ad es. nell’accordo sull’energia elettrica) con disposizioni direttamente applicabili e vincolanti. In materia di sorveglianza, ogni parte vigilerà – in maniera equivalente, ma indipendente – sugli aiuti statali nel proprio territorio. L’accordo istituzionale definisce a questo scopo alcune modalità specifiche, ad esempio una procedura di notifica degli aiuti di Stato. La sorveglianza sugli aiuti statali in Svizzera avverrà conformemente ai principi costituzionali.

Misure di accompagnamento
Nel settore della libera circolazione delle persone, l’UE riconosce le peculiarità del mercato svizzero del lavoro, che richiedono misure specifiche per garantire il livello svizzero di protezione salariale. Il testo attuale dell’accordo garantisce dunque tre misure di accompagnamento fondamentali che vanno oltre quanto previsto dal diritto dell’UE: il termine di preavviso fissato a quattro giorni lavorativi nei settori a rischio, il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata per i fornitori di servizi che non hanno rispettato i loro obblighi finanziari e la richiesta di documenti ai fornitori di servizi indipendenti basata anch’essa sui rischi. Tuttavia, queste misure non corrispondono ai risultati auspicati dal Consiglio federale.

Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE e regolamento 883/2004
L’accordo negoziato non menziona il recepimento della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Questo significa che in caso di disaccordo con l’UE sull’eventuale recepimento dello stesso da parte della Svizzera si applicherà la procedura di composizione delle controversie prevista. Il Consiglio federale avrebbe auspicato menzionare esplicitamente la deroga al recepimento della direttiva, mentre l’UE avrebbe voluto che la Svizzera si impegnasse, nell’accordo, a recepire la direttiva.

Per quanto riguarda la revisione del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il Consiglio federale constata che tale revisione è ancora in corso di approvazione in seno all’UE e che, quindi, non deve essere menzionata nell’accordo.

Clausola di denuncia
Infine, in caso di denuncia dell’accordo istituzionale, l’applicazione degli accordi esistenti non cesserà direttamente. Le due parti dovranno consultarsi durante un periodo di tre mesi per trovare una soluzione sulla prosecuzione di tali accordi. Se non si dovessero accordare entro un termine di tre mesi dall’apertura delle consultazioni, trascorsi sei mesi non si applicherebbero più nemmeno gli accordi subordinati.

Consultazioni
Sul dossier delle misure di accompagnamento l’accordo contiene una proposta dell’Unione europea che si discosta dal mandato negoziale del Consiglio federale. Anche sul fronte della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non è stato possibile raggiungere un’intesa. Il Collegio avvierà consultazioni sul progetto di testo allo scopo di raggiungere una posizione unitaria sulle questioni ancora in sospeso ed eventualmente cercare di riaprire la discussione con l’Unione europea. A tal fine, il testo dell’accordo sarà tradotto e pubblicato nelle lingue ufficiali. Nella primavera del 2019 il DFAE, in collaborazione con il presidente della Confederazione e il DEFR, informerà l’Esecutivo sullo stato di avanzamento delle consultazioni.

Equivalenza borsistica (MiFIR 23)
Il Consiglio federale ribadisce ancora una volta la sua posizione secondo cui la Svizzera soddisfa tutte le condizioni per ottenere dall’UE il riconoscimento dell’equivalenza della regolamentazione borsistica svizzera secondo la MIFIR 23. È dunque in attesa che l’UE prenda una decisione rapida in questo senso.


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