Adeguamento dell’embargo sugli armamenti nei confronti della Repubblica Centrafricana e del Sudan del Sud

Berna, 04.12.2018 - Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha modificato le ordinanze che istituiscono provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana e della Repubblica del Sudan del Sud. Le disposizioni relative all’attuale embargo sugli armamenti sono state adeguate in linea con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modifiche entrano in vigore il 14 dicembre 2018.

Sulla base delle risoluzioni dell’ONU 2399 e 2428 sono state adeguate le disposizioni derogatorie agli attuali embarghi sugli armamenti nei confronti della Repubblica Centrafricana e della Repubblica del Sudan del Sud. In particolare è stato ridefinito in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU nella procedura di autorizzazione. Presumibilmente le modifiche alle due ordinanze non avranno alcun influsso sull’esportazione di beni d’armamento nei due Stati, dato che quest’ultima continua a sottostare anche alle condizioni previste nella legge sul materiale bellico (LMB), nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e nelle ordinanze relative a queste due leggi.

Oltre a vietare la fornitura di materiale d’armamento e di materiale affine, le due ordinanze prevedono il blocco di averi e risorse economiche di persone e organizzazioni che direttamente o indirettamente impediscono la pace, la sicurezza e la stabilità nella Repubblica Centrafricana o nella Repubblica del Sudan del Sud. Alle persone elencate si applica inoltre il divieto di entrata e di transito.

Il 14 marzo 2014 il Consiglio federale aveva approvato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana per attuare nel diritto svizzero le sanzioni previste nelle risoluzioni 2127 (2013) e 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Attualmente undici persone e due organizzazioni sottostanno alle sanzioni finanziarie e alle restrizioni di viaggio previste da questa ordinanza.

Inoltre, il 12 agosto 2015 il Consiglio federale aveva approvato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud, attuando così nel diritto svizzero le sanzioni finanziarie e le restrizioni di viaggio contenute nella risoluzione 2206 (2015) dell’ONU. Al tempo stesso il Consiglio federale aveva emanato, in linea con l’Unione europea (UE), un embargo sugli armamenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. Dal momento che con la risoluzione 2428 (2018) anche il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha disposto un embargo sugli armamenti, si è reso necessario adeguare le disposizioni derogatorie esistenti. Le sanzioni finanziarie e le restrizioni di viaggio si applicano attualmente a nove persone.


Indirizzo cui rivolgere domande

Fabian Maienfisch,
vicecapo Comunicazione,
SECO,
tel. 058 462 40 20


Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-73240.html