Età ordinaria di pensionamento per tutti i collaboratori dell’Amministrazione federale

Berna, 30.11.2018 - Attualmente i collaboratori appartenenti a particolari categorie di personale vanno in pensione prima degli altri impiegati dell’Amministrazione federale. Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso che l’età ordinaria di pensionamento dovrà essere applicata anche ai collaboratori appartenenti a particolari categorie di personale. Nella sua seduta del 30 novembre 2018 l’Esecutivo ha quindi stabilito le basi della nuova regolamentazione.

Sono considerati appartenenti a particolari categorie di personale i militari di professione (sottufficiali di professione, ufficiali di professione, piloti militari di professione e i piloti collaudatori di armasuisse), i membri del Corpo delle guardie di confine (CGCF) e gli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasferimento. Attualmente i militari di professione e i membri del CGCF beneficiano del pensionamento anticipato e, per compensare le prestazioni straordinarie, l’Amministrazione federale versa loro contributi supplementari di risparmio a favore della previdenza professionale. Grazie ai contributi di risparmio questi impiegati possono finanziarsi il pensionamento anticipato a 60 anni. In futuro, però, anche per i collaboratori appartenenti a particolari categorie di personale si applicherà l’età ordinaria di pensionamento (64 o 65 anni).

A partire dal 1° maggio 2019 la nuova regolamentazione sarà applicabile a tutte le nuove assunzioni. Ai collaboratori che al momento del passaggio non avranno ancora raggiunto il 50simo anno di età e che avranno prestato meno di 23 anni di servizio, la regolamentazione sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2020. Per i collaboratori che hanno più di 50 anni di età e quelli con oltre 23 anni di servizio continueranno a vigere le attuali disposizioni.

Considerato l’elevato carico psicofisico a cui sono esposti, i collaboratori appartenenti a particolari categorie di personale devono avere la possibilità di andare in pensione anticipatamente. In futuro per i militari di professione e i membri del CGCF il pensionamento anticipato non sarà più obbligatorio, bensì volontario come lo è per tutti gli altri impiegati dell’Amministrazione federale.

Finora l’Amministrazione federale ha finanziato integralmente la rendita transitoria, mentre in futuro parteciperà al finanziamento soltanto per la parte prevista nell’articolo 88f dell’ordinanza sul personale federale (OPers). Questo articolo disciplina la rendita transitoria per tutti i collaboratori dell’Amministrazione federale. Inoltre, i contributi supplementari di risparmio summenzionati a favore della previdenza professionale verranno sostituiti da contributi di risparmio versati dal datore di lavoro pari, per importo e graduazione, ai contributi volontari di risparmio.

L’attuale regolamentazione prevede già l’età ordinaria di pensionamento di 64 o 65 anni per i collaboratori del DFAE. Perciò, i contributi supplementari del datore di lavoro versati agli impiegati interessati rimarranno invariati, sempre che essi lavorino in condizioni particolarmente difficili. Attualmente, in caso di pensionamento anticipato a partire dai 62 anni, a determinate condizioni il datore di lavoro finanzia integralmente la rendita transitoria. In futuro parteciperà al finanziamento soltanto per la parte prevista nell’articolo 88f dell’OPers.


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Anand Jagtap, capo Stato maggiore e comunicazione, Ufficio federale del personale UFPER
Tel. +41 58 462 62 56, anand.jagtap@epa.admin.ch


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