Ulteriore sviluppo dell’esercito: il Consiglio federale decide le prossime tappe per proseguire con successo l’attuazione

Berna, 21.11.2018 - Nella sua seduta del 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha approvato diverse revisioni di ordinanze che precisano le disposizioni della nuova legge militare per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs). Entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

L’USEs ha come obiettivo un esercito più piccolo ma più flessibile e meglio equipaggiato. La sua attuazione è iniziata il 1° gennaio 2018 e durerà circa cinque anni. L’USEs è iniziato e sta proseguendo secondo i piani. Per l’attuazione della nuova legge militare (LM) occorre rivedere una serie di ordinanze. Il Consiglio federale ha già adeguato alcune di queste ordinanze. Nella sua seduta del 21 novembre 2018 ha approvato altre revisioni che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Nel corso dell’attuazione seguiranno ulteriori revisioni di ordinanze.

Ordinanza sulla sicurezza militare: la parte fondamentale delle modifiche è la nuova definizione dei compiti degli organi della sicurezza militare. Occorre, da un lato, formulare i compiti attuali in modo più comprensibile e, dall’altro, precisare nuovi compiti a livello di ordinanza. Un nuovo compito è costituito dall’aiuto spontaneo della Polizia militare a favore degli organi civili di polizia e del Corpo delle guardie di confine. Un aiuto spontaneo può aver luogo soltanto su richiesta delle autorità menzionate e in relazione con un crimine o un delitto di una certa gravità. Un’altra novità è la descrizione dei compiti del Servizio di protezione preventiva dell’esercito che valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare ai fini dell’autoprotezione. Nel quadro della revisione dell’ordinanza è inoltre stata adottata nell’intero testo normativo la terminologia dell’USEs.

Ordinanza sul Servizio informazioni dell’esercito: con questo adeguamento i compiti del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) sono formulati in modo più comprensibile, la regolamentazione della collaborazione con servizi esteri è attualizzata e la nuova fonte informativa IMINT è ora menzionata a livello di ordinanza. Questi adeguamenti puntuali
dell’O-SIEs non comportano cambiamenti sostanziali nelle attività del SIEs. L’O-SIEs disciplina i compiti e le competenze del SIEs e la collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con autorità estere. Disciplina inoltre l’acquisizione, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, la protezione delle fonti e il controllo del SIEs.

Ordinanza sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera: in seguito alla nuova articolazione dell’esercito e alla riorganizzazione dell’amministrazione militare si è reso necessario l’adeguamento delle competenze in base alle nuove strutture. La nuova struttura dell’esercito mira a una chiara separazione tra gli ambiti dell’istruzione, dell’impiego e dell’appoggio. Tutti gli impieghi sono diretti dal Comando Operazioni. Oltre a questi adeguamenti ai fini della comprensibilità le regolamentazioni ridondanti sono state corrette e raggruppate tematicamente e le procedure illustrate in maniera semplificata.

Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari: l’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM) e l’ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) hanno dovuto essere sottoposte a una revisione totale negli ambiti concernenti la struttura, l’effettivo e il modello d’istruzione in conseguenza del progetto USEs e degli adeguamenti che ne derivano. Le direttive concernenti l’equipaggiamento personale dei militari, sinora disciplinate in due ordinanze, sono state rielaborate e adeguate al nuovo modello di servizio. In particolare è stata attuata una fusione dell’OEPM e dell’OEPM-DDPS e per quanto possibile è stata realizzata una semplificazione.

Ordinanza concernente la posta da campo: in seguito alla soppressione del Servizio della posta da campo in quanto servizio ausiliario e nell’ambito dell’USEs, i contenuti della relativa ordinanza sono stati verificati e lievemente rinnovati. Si tratta di questioni concernenti l’organizzazione della posta da campo.

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare: con l’ulteriore sviluppo dell’esercito il momento del reclutamento è stato reso flessibile, ma limitato alla fine dell’anno in cui si compiono i 24 anni. Oggi si constata che, nonostante questa flessibilità, vi sono Svizzere e Svizzeri idonei all’esercito che continuano ad annunciarsi volontariamente per il servizio militare anche più tardi. Per sfruttare questo potenziale il Consiglio federale, mediante una modifica dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare, conferisce al Comando Istruzione (Cdo Istr) la competenza di esaminare le rispettive domande e ammettere al reclutamento i volontari, a condizione che questi possano adempiere il numero previsto di giorni di servizio d’istruzione entro il limite d’età prescritto dalla legislazione per il servizio militare e sussista una necessità da parte dell’esercito. Le domande devono essere inoltrate al Cdo Istr.

Abrogazione dell’ordinanza concernente i compiti territoriali dell’esercito: la competenza degli ambiti specifici del servizio territoriale è già stata in gran parte trasferita ad organi civili. Determinati compiti destinati ad assicurare le esigenze esistenziali sono infatti assunti dall’Ufficio federale della protezione della popolazione. Gli impieghi dell’esercito nonché la sua collaborazione con i partner civili sono inoltre già disciplinati nel dettaglio in diverse ordinanze specifiche (ordinanza sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine; ordinanza sull’impiego della truppa per la protezione di persone e di beni; ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari; ordinanza sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera).

Abrogazione dell’ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito: l’ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito non contiene disposizioni che non comportano conseguenze all’esterno. Disciplina a quali corpi di truppa viene assegnato uno stendardo o una bandiera come vessillo. Si tratta di una tematica interna all’esercito che può essere disciplinata in un regolamento. Nell’ottica della semplificazione normativa l’ordinanza viene abrogata.


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