Il Consiglio federale invia in consultazione la tassa sul CO2

Berna, 11.06.2004 - Il Consiglio federale intende adottare misure supplementari per realizzare gli obiettivi di politica climatica stabiliti dalla legge. Il Governo invia in consultazione quattro varianti, di cui tre prevedono l'introduzione di una tassa sul CO2, e una variante con il “centesimo per il clima”, quale provvedimento volontario, riscosso sui carburanti. Il Consiglio federale ha deciso di inviare dette varianti in consultazione il prossimo autunno. La variante che il Governo proporrà concretamente al Parlamento dipenderà dal responso della consultazione ma anche dalle soluzioni adottate in altri Paesi europei e dalla concorrenzialità dell'economia svizzera. Le decisioni definitive saranno prese in seguito alla valutazione dei risultati emersi dalla consultazione.

Gli esperti del clima prevedono per la fine del secolo un riscaldamento globale tra 1,4 e 5,8°C, riconducibile, allo stato delle conoscenze attuali, soprattutto al massiccio aumento delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare del CO2). È molto probabile che tale fenomeno climatico si manifesterà con maggior frequenza anche alle nostre latitudini, attraverso eventi estremi quali giornate caldissime e forti precipitazioni. In Svizzera dovrebbero aumentare le zone minacciate da frane e inondazioni.

Per limitare gli effetti del riscaldamento climatico, la comunità internazionale degli Stati ha elaborato nel 1997 il cosiddetto Protocollo di Kyoto. Detto Protocollo, ratificato nel frattempo anche dal nostro Paese, prevede per il quadriennio 2008-2012 una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'8 per cento rispetto al 1990. Il punto centrale della politica climatica svizzera è costituito dalla legge sul CO2 approvata dal Parlamento.

Le più recenti previsioni in materia di CO2 rivelano che le misure adottate finora in Svizzera non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi della legge sul CO2 entro il 2010. Senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, rispetto al 1990 le emissioni di CO2 verrebbero ridotte complessivamente appena del 3,8 per cento, contro il 10 per cento stabilito dalla legge. Il divario rispetto agli obiettivi è ancora notevole per quanto riguarda i carburanti ed i combustibili (cfr. scheda tecnica 1; pdf, 30kB). La legge prevede che il Consiglio federale è tenuto a introdurre la tassa sul CO2 se gli obiettivi di politica climatica non possono essere realizzati. Una volta introdotta la tassa, è poi compito del Parlamento approvare le relative aliquote.

Il Consiglio federale ha apprezzato gli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2 compiuti volontariamente dall'economia. Accordi sugli obiettivi sono sinora stati stipulati con il DATEC da oltre 600 aziende, 300 delle quali vogliono essere esonerate dal pagamento di un’eventuale tassa futura. Il Governo constata però che le misure adottate dall'economia sono ancora insufficienti per rispettare quanto prescritto dalla legge.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che sia necessario agire. Nella procedura di consultazione, che sarà avviata il prossimo autunno, intende esaminare la fattibilità delle diverse varianti, le quali prevedono l'introduzione di una tassa sul CO2 come pure di un “centesimo per il clima” riscosso sui carburanti. Una delle ragioni a favore del prelievo della tassa sul CO2 sono anche gli sforzi compiuti sinora dall'economia. La tassa sul CO2 è l'unico strumento per evitare che vengano punite quelle aziende che hanno già adottato provvedimenti volontari contro le emissioni di CO2. Oggetto di discussione sono le seguenti varianti:

  1. Introduzione di una tassa sul CO2 su combustibili e carburanti. Per la tassa sui combustibili è previsto un importo di circa 9 centesimi al litro, calcolato in riferimento all’olio da riscaldamento “extra leggero”, mentre la tassa sui carburanti sarà dapprima di 15 centesimi al litro, e in un secondo tempo verrà fissata tra i 20 ed i 30 centesimi al litro.
  2. Introduzione di una tassa sul CO2 moderata su carburanti e combustibili, i cui proventi verrebbero in parte destinati all'acquisto di certificati d'emissione all'estero. L'aliquota sui carburanti sarebbe limitata a 15 centesimi (invece dei 30 previsti alla variante 1). L’uso parzialmente vincolato degli introiti comporterebbe una revisione della legge sul CO2.
  3. Introduzione, per ora solo nel settore dei combustibili, di una tassa sul CO2 dell’ammontare di 9 centesimi al litro, calcolato in riferimento all’olio da riscaldamento “extra leggero”. Nel settore dei carburanti si ricorrerà invece, a titolo sperimentale, ad un provvedimento volontario: il “centesimo per il clima”. La tassa sul CO2 rimane un’opzione da adottare qualora il “centesimo per il clima” non produca i risultati auspicati.
  4. Introduzione di un “centesimo per il clima” sui carburanti. Gli introiti devono finanziare le misure adottate nel settore dei combustibili e dei carburanti. Si rinuncia per il momento alla tassa sul CO2 puntando invece ancora sul provvedimento volontario del “centesimo per il clima”. La tassa sul CO2 rimane un’opzione da adottare, qualora detto provvedimento non produca i risultati auspicati.

La tassa sul CO2 non è un'imposta, ma una tassa d'incentivazione, i cui proventi devono essere restituiti alla popolazione e all'economia. Per contro, il “centesimo per il clima” è un provvedimento volontario, i cui proventi sono destinati alla promozione di misure efficienti e parsimoniose dal punto di vista energetico e all'acquisto di certificati d'emissione all'estero.

Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare un relativo progetto e di inviarlo in consultazione il prossimo autunno. In particolare andranno illustrate le ripercussioni a livello finanziario, economico e di politica climatica delle diverse varianti. L’ulteriore procedura da seguire sarà decisa dal Governo sulla base dei risultati della consultazione.

Computo delle misure di riduzione realizzate all'estero

Con o senza “centesimo per il clima”: la legge sul CO2 dà al Consiglio federale la facoltà di computare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche le misure di riduzione realizzate all’estero. Il Governo intende avvalersi di tale facoltà e fissare le relative condizioni quadro in un’apposita ordinanza, che dovrà prevedere nel dettaglio i seguenti punti:

  • requisiti concernenti la qualità e la certificazione dei provvedimenti di riduzione del CO2  adottati all’estero;
  • quota attribuita ai provvedimenti adottati all’estero (“supplementarità”);
  • quota attribuita ai provvedimenti sui combustibili ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fissato per i carburanti.

Il Consiglio federale intende approvare contemporaneamente sia l’ordinanza concernente il computo delle riduzioni delle emissioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi della legge sul CO2 sia la variante adottata.


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