Accelerazione del registro fondiario digitale

Berna, 31.10.2018 - Nella sua seduta del 31 ottobre 2018, il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore l’articolo 949d del Codice civile svizzero (CC) il 1° gennaio 2019. Questa disposizione chiarisce che i Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono delegare determinati compiti a organizzazioni private.

Tutti i Cantoni sono autorizzati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a tenere il registro fondiario su supporti informatici. L'articolo 949d CC chiarisce che i Cantoni posso incaricare anche organizzazioni private di garantire l'accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo e l'accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse, nonché di svolgere le pratiche con l'ufficio del registro fondiario per via elettronica. Le ulteriori disposizioni del progetto saranno poste in vigore in un secondo momento.


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