Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sulle ordinanze relative alla legge sui servizi finanziari e alla legge sugli istituti finanziari

Berna, 24.10.2018 - Nella sua seduta del 24 ottobre 2018 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione sulle tre ordinanze contenenti le disposizioni di esecuzione relative alla legge sui servizi finanziari e alla legge sugli istituti finanziari. La consultazione termina il 6 febbraio 2019. Le due leggi dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020, simultaneamente alle rispettive ordinanze.

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La LSerFi prescrive ai fornitori di servizi finanziari come fornire i propri servizi e quali norme osservare per l’offerta di valori mobiliari e strumenti finanziari. Inoltre permette ai clienti di far valere più agevolmente i propri diritti. La LIsFi introduce una vigilanza armonizzata per le diverse categorie di istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare).

L’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) concretizza gli obblighi di informazione e consulenza dei fornitori di servizi finanziari e contiene disposizioni sulla loro organizzazione, sul nuovo registro dei consulenti alla clientela, sui documenti dei clienti e sugli organi di mediazione. Inoltre nell’OSerFi figurano le disposizioni di esecuzione relative al prospetto per l’offerta di valori mobiliari. Infine, l’OSerFi racchiude le disposizioni sul foglio informativo di base, che ha lo scopo di facilitare il confronto tra diversi strumenti finanziari da parte dei clienti.

L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) concretizza le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti finanziari, nonché la loro vigilanza. Ai gestori di patrimoni individuali e ai trustee sottoposti ora a una vigilanza prudenziale si applicano requisiti meno rigorosi rispetto a quelli previsti per i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e i commercianti di valori mobiliari (ora rinominati società di intermediazione mobiliare). A questi ultimi si applicano disposizioni che sono state ampiamente riprese dalle attuali ordinanze sugli investimenti collettivi e sulle borse.

Infine l’ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività dei nuovi organismi di vigilanza. Questi esercitano la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee secondo la LIsFi e sui saggiatori del commercio secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi. Gli organismi di vigilanza sono tenuti ad applicare un piano graduato in base ai rischi. A tal fine la FINMA, che secondo la legge è responsabile del rilascio dell’autorizzazione a questi istituti e dell’attuazione delle norme in materia di vigilanza, prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi.


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