Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: incentivi per migliorare l’integrazione

Berna, 15.08.2018 - Durante la seduta del 15 agosto 2018, il Consiglio federale ha approvato il secondo pacchetto di modifiche delle ordinanze facenti capo alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; finora legge federale sugli stranieri, LStr) e ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2019. Le modifiche apportate puntano a rafforzare l’integrazione degli stranieri mediante incentivi e misure adeguate, ad esempio semplificando l’accesso al mercato del lavoro per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente o prevedendo la possibilità di vincolare i permessi di dimora ad accordi d’integrazione.

Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) volta a migliorare l'integrazione. L'attuazione della modifica di legge è suddivisa in due pacchetti: il primo è già entrato in vigore il 1° gennaio 2018; il secondo entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 e comporterà la modifica del titolo della LStr in "Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione" (LStrI).

Risultati della consultazione

La consultazione, iniziata a dicembre 2017, si è conclusa a marzo 2018. La maggioranza dei Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e la maggioranza dei partiti che hanno partecipato alla consultazione approvano il progetto, che raccoglie anche il consenso delle associazioni mantello nazionali dell'economia e dell'Unione delle città svizzere. Il progetto suscita invece i pareri contrastanti delle restanti cerchie interessate: alcuni esprimono commenti positivi, mentre altri lo rifiutano, in parte o in toto. Viene criticato, ad esempio, l'aumento delle spese per i Cantoni legato alle disposizioni d'esecuzione proposte.

Promozione dell'accesso a un'attività lucrativa

Dal 1°gennaio 2019, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente potranno intraprendere un'attività lucrativa previa notifica alle autorità preposte al mercato del lavoro. Ciò permette di facilitare l'accesso a un'attività lucrativa e di sgravare il datore di lavoro; comporta perciò un incentivo per il potenziale di forza lavoro del Paese e una diminuzione delle spese per l'aiuto sociale.  

Nelle ordinanze sono stati inoltre fissati i criteri d'integrazione di cui si tiene conto nelle decisioni inerenti al diritto degli stranieri. Ad esempio, sono state determinate le competenze linguistiche necessarie ai fini del rilascio e della proroga di un permesso: maggiori sono i diritti legati allo status di soggiorno, più elevate sono le competenze richieste.

Sono state concretizzate anche le misure decise dal Parlamento per gli stranieri che non mostrano volontà di contribuire alla propria integrazione. Per mostrare agli interessati i requisiti che sono chiamati a rispettare, le competenti autorità di migrazione possono vincolare il permesso di soggiorno a un accordo d'integrazione, il cui rispetto sarà obbligatorio e il cui inadempimento può essere soggetto a sanzione. Se i criteri d'integrazione non vengono soddisfatti, il permesso di domicilio (permesso C) può essere commutato in uno di dimora (permesso B).


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