Le manovre speciali nella stazione di smistamento di Chiasso possono essere fatturate

Berna, 14.06.2018 - La CAF ha respinto l'azione di un'impresa di trasporto merci. Il gestore dell'infrastruttura può scaricare i costi delle cosiddette «manovre speciali» sull'impresa ferroviaria. La sentenza è passata in giudicato.

L'11 dicembre 2017, la CAF ha respinto un'azione di un'impresa di trasporto merci (IFT) mossa contro il gestore d'infrastruttura (GI), giudicando non discriminatoria la tariffa applicata per il cambio di locomotive nella stazione di Chiasso Smistamento.

Il 27 febbraio 2017, una IFT ha intentato un'azione presso la CAF, chiedendo la soppressione della nuova tariffa applicata dal 2017 per il cambio di locomotive nella stazione di smistamento. Nel caso in questione, l'impianto interessato presentava zone dei binari con due sistemi di corrente (sistema a corrente continua e sistema a corrente alternata). Le IFT in transito tra nord e sud possono attraversare autonomamente la stazione di smistamento se dispongono di una locomotiva policorrente. Per le altre locomotive, come quella usata nella fattispecie dall'impresa querelante, bisogna effettuare il cambio della locomotiva, che rende necessaria la manovra speciale.

La CAF considera che la nuova tariffa applicata dal GI all'IFT non sia discriminatoria e che sia conforme alle disposizioni giuridiche dell'OARF.


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Sibylle Burger-Bono, Responsabile Segreteria tecnica CAF, SG-DATEC, tel. +41 58 463 24 60; +79 445 72 29.



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Commissione del trasporto ferroviario ComFerr
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