Adeguamento delle modalità di accesso elettronico ai dati del registro fondiario

Berna, 08.06.2018 - Nella sessione invernale 2017 il Parlamento ha deciso di rivedere il Codice civile (CC). Dalla revisione è emerso che occorre modificare l’accesso elettronico ai dati del registro fondiario. Nella seduta dell’8 giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato e posto in consultazione la revisione dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF).

Concernente l’accesso ai dati del registro fondiario è possibile distinguere tra la consultazione dei dati senza far valere un interesse nel singolo caso e la consultazione fondata invece su un interesse legittimo. Ne fa parte anche l’accesso ampliato mediante procedura di richiamo dei dati. I Cantoni possono infatti prevedere che via sia una presunzione d’interesse alla consultazione per determinate persone e categorie professionali nonché per le autorità. In tale caso la consultazione avviene per accesso elettronico mediante procedura di richiamo dei dati. La normativa vigente sulla procedura menzionata, in particolare il fatto che la legge federale limiti l’accesso ai documenti giustificativi ai pubblici ufficiali, ha dato adito a discussioni ed è ritenuta troppo restrittiva da alcuni Cantoni.

Per tale motivo il Consiglio federale propone con l’avamprogetto di modificare puntualmente le disposizioni sulle modalità della procedura di richiamo dei dati. I Cantoni devono avere la possibilità di consentire l’accesso ai documenti giustificativi mediante procedura di richiamo dei dati anche alle autorità aventi diritto nonché ai proprietari di fondi e di offrire la procedura di richiamo anche per i dati accessibili al pubblico del libro mastro. Le modifiche proposte lasciano tuttavia impregiudicato il principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere se e a quali aventi diritto intendono concedere la procedura di richiamo dei dati. Con le proposte il Consiglio federale adempie la mozione 15.3323 Egloff "Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris".

Inoltre, l’avamprogetto sancisce esplicitamente la rilevazione dei dati statistici da parte dell’Ufficio federale di statistica.


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