Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione per la nuova ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta

Berna, 08.06.2018 - Nella sua riunione dell'8 giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta. I punti salienti della revisione proposta riguardano il campo d'applicazione, le deroghe all'obbligo d'approvazione dei piani per i lavori di manutenzione, il processo di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e l'alta vigilanza. Il termine di consultazione scade il 01.10.2018.

In Svizzera sono installati circa 2500 chilometri di condotte ad alta pressione, di cui il 92 per cento per il gas e l'8 per cento per il petrolio. L'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC) disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili e carburanti in Svizzera. Le condotte ad alta pressione sottostanno alla vigilanza della Confederazione, mentre quelle a bassa pressione rientrano nella competenza dei Cantoni; l'Ufficio federale dell'energia (UFE) esercita l'alta vigilanza sui Cantoni.

L'ordinanza entrata in vigore nel 2000 sarà modificata in particolare per quanto concerne i seguenti punti:

Campo d'applicazione: nella prassi, l'attuale regolamentazione risulta troppo complicata e deve perciò essere semplificata. In futuro la legge sugli impianti di trasporto in condotta sarà applicata alle condotte con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm. Alcuni impianti non saranno più di competenza cantonale, ma passeranno alla vigilanza federale. Le condotte di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione di carburante (condotte con un diametro esterno ridotto e una pressione elevata fino a 300 bar) verranno sottoposte alla vigilanza cantonale.

Deroghe all'obbligo d'approvazione dei piani: secondo il nuovo regime i lavori di manutenzione (lavori di importanza esigua) alle condotte potranno essere eseguiti anche senza approvazione dei piani, se non si prevedono ripercussioni sull'ambiente e, in particolare, se non aumenta il rischio inerente alla protezione.

Autorizzazione d'esercizio: finora, terminata la costruzione di un impianto di trasporto in condotta, era necessario presentare all'UFE una domanda di autorizzazione d'esercizio. Nel caso di modifiche all'impianto venivano rilasciate autorizzazioni d'esercizio separate, motivo per cui tanti esercenti sono in possesso di diverse autorizzazioni d'esercizio. In futuro l'autorizzazione d'esercizio sarà composta da un'autorizzazione d'esercizio generale e un'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. L'autorizzazione d'esercizio generale non sarà adeguata a ogni modifica dell'impianto. Gli adeguamenti specifici dell'impianto potranno essere disposti mediante autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto.

Alta vigilanza: gli impianti con una licenza cantonale sottostanno alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione. Secondo l'attuale prassi, su richiesta, i Cantoni informano l'UFE tramite rapporto annuale sulle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti nonché sui controlli delle condotte sotto la loro vigilanza. Tale modifica si rifà alla direttiva del 15 giugno 2017 sull'alta vigilanza, emanata dall'UFE d'intesa con i Cantoni prima della presente revisione.


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