Il Consiglio federale è favorevole al rimborso dell’imposta preventiva anche in caso di dichiarazioni d’imposta incomplete

Berna, 28.03.2018 - L’imposta preventiva dovrebbe essere rimborsata anche nel caso in cui a causa di negligenza nella dichiarazione d’imposta dei proventi non siano stati dichiarati. Questo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 28 marzo 2018, trasmettendo il relativo messaggio al Parlamento.

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza nella dichiarazione d’imposta. In caso contrario il diritto al rimborso dell’imposta preventiva decade.

I presupposti di una dichiarazione regolare saranno resi meno severi. I contribuenti avranno la possibilità di dichiarare successivamente, in maniera spontanea oppure tramite l’intervento e la compensazione da parte delle autorità fiscali, il reddito assoggettato all’imposta preventiva non dichiarato per negligenza. La dichiarazione successiva dovrà tuttavia avvenire prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione.

Obiettivo del progetto è di limitare il doppio onere dovuto all’imposta preventiva e all’imposta sul reddito ai casi di tentata sottrazione d’imposta. A seguito di numerose sentenze del Tribunale federale, negli ultimi anni la prassi nei casi di dichiarazioni lacunose si è inasprita. Questo ha portato a critiche da parte del mondo politico ed economico, a cui il Consiglio federale risponde con il presente progetto di modifica.

In linea di principio, il progetto è stato accolto molto favorevolmente nel quadro della procedura di consultazione. Nel suo messaggio il Consiglio federale propone che le autorità fiscali competenti siano autorizzate a rifiutare il rimborso senza attendere l’esito di un procedimento penale. Il progetto posto in consultazione prevedeva che la decisione riguardo al rimborso venisse presa solo alla conclusione del procedimento penale.

Il Consiglio federale chiede inoltre una più ampia regolamentazione del periodo di transizione rispetto a quanto proposto in sede di consultazione. Secondo la nuova normativa, i rimborsi potranno essere richiesti fintantoché al momento dell’entrata in vigore della modifica della legge il termine per presentare un reclamo non sia ancora scaduto.

Nuova disposizione supplementare

Il progetto contiene inoltre una nuova disposizione per le vincite in natura derivanti da giochi in denaro (ad es. alcuni concorsi). In caso di entrata in vigore della legge sui giochi in denaro, approvata il 20 settembre 2017 (la votazione a seguito del referendum avrà luogo il prossimo 10 giugno 2018), sarà necessario introdurre una procedura di notifica delle vincite pari o superiori a 1000 franchi. L’organizzatore dei giochi in futuro potrebbe quindi notificare la vincita alle autorità anziché versare il 35 per cento a titolo di imposta preventiva. L’autorità fiscale verificherebbe nella dichiarazione d’imposta se la vincita è stata dichiarata. Di conseguenza, per tutte le parti coinvolte si ridurrebbero i costi amministrativi.


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