Costituzione facilitata di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica

Berna, 14.02.2018 - Le banche di rilevanza sistemica sono tenute ad emettere strumenti «too big to fail» tramite la società madre. Tale obbligo non deve causare un onere fiscale supplementare alle suddette banche. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale in occasione della sua seduta del 14 febbraio 2018 e trasmette il relativo messaggio al Parlamento.

Il regime «too big to fail» (regime TBTF) obbliga le banche di rilevanza sistemica a detenere sufficienti fondi propri affinché, in caso di crisi, esse non debbano essere salvate dai contribuenti. Questo obbligo potrebbe portarle a emettere strumenti TBTF come obbligazioni «bail-in», obbligazioni «write-off» e CoCos («Contingent Convertibles»).

Secondo le prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel caso delle banche di rilevanza sistemica gli strumenti TBTF devono essere emessi al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020 dalla società madre. Quest’ultima trasferisce le risorse raccolte con l’emissione di strumenti TBTF all’interno del gruppo alle società che necessitano di fondi propri.

Per la società madre questo modo di procedere comporta un onere più elevato derivante dall’imposta sull’utile applicata ai ricavi da partecipazioni, perché riduce la deduzione per partecipazioni. Un aumento delle imposte si traduce in una diminuzione del capitale proprio, e questo è in contrasto con gli obiettivi della legislazione TBTF. In un’ottica di lungo periodo, l’onere fiscale supplementare dell’imposta sull’utile risultante da un mancato adeguamento della legislazione comporterebbe maggiori entrate che potrebbero raggiungere annualmente diverse centinaia di milioni di franchi per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali.

Al fine di sostenere gli obiettivi della legislazione TBTF, il calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre di banche di rilevanza sistemica viene adeguato in modo mirato.

  • Gli oneri per interessi derivanti dagli strumenti TBTF, che fanno diminuire la deduzione per partecipazioni, non dovranno più essere inclusi nei costi di finanziamento.
  • Le risorse provenienti dagli strumenti TBTF trasferite all’interno del gruppo non dovranno essere considerate nel bilancio della società madre.

Nella procedura di consultazione, diverse cerchie economiche hanno criticato il fatto che l’avamprogetto si focalizzasse unilateralmente sulle condizioni quadro fiscali delle banche. Considerata la diversa situazione in materia di vigilanza, il Consiglio federale continua a ritenere che l’orientamento dato al progetto sia adeguato. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della legislazione TBTF, il Parlamento aveva deciso anche un’esenzione dall’imposta preventiva per gli strumenti TBTF. Alla luce delle critiche espresse, si prevede di limitare la nuova regolamentazione alle banche di rilevanza sistemica affinché la disposizione derogatoria sia il più possibile restrittiva.


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Joel Weibel, specialista Comunicazione, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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