Modifiche di ordinanze nel settore veterinario

Berna, 10.01.2018 - Il 10 gennaio 2018 il Consiglio federale ha deciso di apportare diverse modifiche alle ordinanze nel settore veterinario, con lo scopo di promuovere soprattutto il trattamento rispettoso degli animali. Le modifiche riguardano in particolare l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) ed entreranno in vigore il 1° marzo 2018.

Chiunque organizzi manifestazioni, come esposizioni o eventi sportivi, dovrà provvedere affinché gli animali siano accuditi da persone competenti. La responsabilità per il benessere degli animali spetta ancora in prima linea ai detentori. L’organizzatore, tuttavia, è tenuto ad adottare misure nel caso in cui i partecipanti non rispettino gli obblighi nei confronti degli animali che hanno portato con sé. Inoltre, gli animali con aggravi medi o gravi causati dalle condizioni di allevamento non possono più essere esposti. Gli animali che sono messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione devono essere allontanati dai locali in cui si svolge la manifestazione e ricoverati in un altro luogo.

Misure contro il commercio illegale di cani e migliore protezione degli astici

In futuro chi mette in vendita un cane deve obbligatoriamente indicare nell’inserzione l’indirizzo e la provenienza dell’animale. Tramite questa misura viene ostacolata la vendita di cani importati illegalmente. Inoltre, con la precisazione dell’obbligo di registrazione nella banca dati centrale sui cani viene migliorata la rintracciabilità dei cani importati e semplificata l’esecuzione in questo ambito. Per i cani sono stati ora vietati tutti i dispositivi antiabbaio automaticamente attivati a seguito di un’emissione sonora del cane, ovvero indipendentemente dal motivo per cui abbaia. Finora gli apparecchi che spruzzavano esclusivamente acqua o aria compressa erano esclusi dal divieto.

I decapodi vivi, tra cui anche gli astici, non possono più essere trasportati sul ghiaccio o in acqua ghiacciata. Le specie che vivono in acqua dovranno sempre essere tenute nel loro ambiente naturale. Un’altra novità consiste nel fatto che i decapodi devono essere storditi prima di essere uccisi. Non sarà pertanto più consentito immergere i decapodi non storditi in acqua bollente come è solito fare nell’ambito della ristorazione.

Obbligo di dichiarazione per le gabbie destinate ad animali da compagnia

Nella vendita professionale di gabbie destinate ad animali da compagnia gli offerenti devono informare per iscritto quali specie animali possono essere tenute nella rispettiva gabbia in modo conforme alla legge. La misura persegue l’obiettivo di non vendere più gabbie troppo piccole. Inoltre devono essere fornite le informazioni sulla detenzione adeguata degli animali della rispettiva specie.

Gli animali devono essere uccisi in modo corretto

Se il trattamento di animali malati o feriti risulta privo di possibilità di successo o è possibile soltanto causando gravi sofferenze, gli animali devono essere uccisi per limitare la loro sofferenza. L’ordinanza sulla protezione degli animali fissa ora i criteri che deve soddisfare un’uccisione corretta e conforme alla protezione degli animali.

Diverse modifiche sono state decise a seguito di interventi parlamentari che hanno riguardato la detenzione degli animali da compagnia e degli animali da reddito. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sta elaborando una serie di informazioni tecniche specifiche per le singole specie.

Ulteriori informazioni sulle modifiche delle ordinanze nel settore veterinario: www.usav.admin.ch


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