Il Consiglio federale licenzia la revisione dell’ordinanza sui fondi propri

Berna, 22.11.2017 - Nella seduta del 22 novembre 2017, il Consiglio federale ha licenziato la revisione dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP). La revisione riguarda, da un lato, l’introduzione di un leverage ratio e, dall’altro, l’adozione di nuove norme in materia di ripartizione dei rischi. La modifica permette di implementare due aggiunte previste dalle norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III).

La legge sulle banche impone alle stesse di disporre di fondi propri adeguati e di ripartire i rischi in modo tale da limitarli. Le rispettive disposizioni di esecuzione figurano nell’ordinanza sui fondi propri che recepisce nel diritto svizzero anche le nuove norme internazionali di Basilea III. Lo scopo della revisione dell’ordinanza è implementare due aggiunte di Basilea III, come prevedono di fare anche altri Stati membri del Comitato di Basilea, ad esempio l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’ordinanza riguarda, da un lato, l’introduzione di un leverage ratio e, dall’altro, l’adozione di nuove norme in materia di ripartizione dei rischi.

Leverage ratio

La copertura con fondi propri prescritta alle banche è attualmente calcolata su una parte dei loro attivi ponderati in base ai rischi (Risk Weighted Assets). Ai sensi di Basilea III, l’OFoP impone a tutte le banche quote di fondi propri che siano ponderate in base ai rischi e aumentino in funzione delle dimensioni della banca. Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze più severe, su una base non ponderata. Dal 1° gennaio 2018 verrà introdotta una copertura con fondi propri non ponderata anche per le banche che non hanno rilevanza sistemica. Basata sul leverage ratio, questa copertura con fondi propri creerà una rete di protezione sotto forma di un indice massimo di leva finanziaria. In primo luogo, la copertura esige che i fondi propri di base (Tier 1 Capital, T1) corrispondano almeno al 3 per cento dell’esposizione totale della banca. Le banche di rilevanza sistemica devono tuttora soddisfare esigenze più rigorose. Per quest’ultime il rapporto può raggiungere il 10 per cento.

Ripartizione dei rischi

Le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi servono a identificare e a evitare le concentrazioni dei rischi, allo scopo di limitare le perdite che possono derivare da tali concentrazioni che sono considerate una delle cause di insolvenza delle banche. Secondo le nuove prescrizioni, i grandi rischi sono calcolati sulla base dei fondi propri di base (Tier 1 Capital, T1), poiché di massima i fondi propri complementari (Tier 2 Capital, T2) non saranno più presi in considerazione. Per identificare i loro grandi rischi, le banche potranno inoltre ricorrere ai modelli solo in modo limitato, dal momento che gli errori di modellizzazione hanno gravi conseguenze sul calcolo dei suddetti rischi. Altre modifiche riguardano il superamento dei limiti massimi fissati dall’OFoP, la ponderazione di determinati attivi e l’adeguamento di alcune prescrizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica. Secondo la tabella di marcia del Comitato di Basilea, le nuove disposizioni in materia di ripartizione dei rischi entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.


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