Il Consiglio federale pone in vigore l’ordinanza sull’IVA parzialmente riveduta

Berna, 18.10.2017 - In occasione della sua seduta del 18 ottobre 2017, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sull’IVA parzialmente riveduta. In essa sono contenuti gli adeguamenti imposti dalla revisione parziale della legge sull’IVA e altre modifiche puntuali. Ad eccezione delle disposizioni sulle vendite per corrispondenza, la legge e l’ordinanza sull’IVA parzialmente rivedute entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

D’ora in poi le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta non sono tenute ad annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come contribuenti. Questa misura consente di ridurre l’onere amministrativo.

L’ordinanza fornisce una definizione di giornali, riviste e libri elettronici, che saranno imponibili all’aliquota ridotta. Fondamentalmente devono svolgere la stessa funzione dell’edizione stampata. Questa modifica è volta ad assoggettare all’aliquota ridotta i giornali, le riviste e i libri indipendentemente dalla forma in cui vengono pubblicati. A seguito delle critiche formulate in occasione della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha rinunciato al criterio della pubblicazione da parte di una casa editrice.

L’ordinanza stabilisce inoltre quali pezzi da collezione, ovvero oggetti d’arte, antichità e simili sono assoggettati all’imposizione dei margini. Quest’ultima sarà applicabile a tutte le opere commerciabili nel campo delle arti visive. In tal modo si soddisfa il principio di neutralità dell’IVA anche nel settore del commercio di oggetti d’arte, evitando però gli svantaggi della deduzione di imposte precedenti fittizie, che in questo settore può condurre a una sottoimposizione sistematica.

Infine, l’ordinanza contiene anche precisazioni in merito al rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie.


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Patrick Teuscher, capo della Comunicazione,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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