Costruire al di fuori delle zone edificabili: chiarimenti sulla prassi di autorizzazione nel Cantone di Berna

Ittigen, 14.09.2017 - L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e il Cantone di Berna hanno chiarito le questioni irrisolte relative alla prassi di autorizzazione per costruzioni al di fuori delle zone edificabili. In caso di modifiche a edifici abitativi costruiti prima del 1972 il Cantone può accordare in taluni casi un margine di manovra più ampio. Questo adeguamento viene effettuato dopo sopralluoghi e colloqui condotti dal Cantone e dall'ARE con diverse autorità.

L'articolo 24c della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) disciplina le disposizioni riguardanti le modifiche ammesse per gli edifici abitativi non agricoli al di fuori delle zone edificabili. Questo articolo è stato rivisto cinque anni fa a seguito di un'iniziativa del Cantone di San Gallo ed è in vigore dal 1° novembre 2012. L'obiettivo dell'iniziativa era, in conformità con il principio «un'abitazione è e resta sempre un'abitazione», consentire agli edifici abitativi utilizzati nel 1972 ancora a scopi agricoli le medesime possibilità edilizie degli edifici abitativi che nel 1972 non erano o non venivano più utilizzati per scopi agricoli. Poiché a seguito di questa revisione il campo di applicazione dell'articolo 24c LPT si è esteso a innumerevoli edifici abitativi situati al di fuori delle zone edificabili, il legislatore ha aumentato i requisiti qualitativi delle misure edilizie visibili dall'esterno per timore di una perdita di identità del paesaggio culturale tradizionale. L'articolo 24c capoverso 4 LPT sancisce quindi che l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio.

L'ARE ha tuttavia constatato che le nuove disposizioni sono state applicate in modo troppo poco restrittivo dalle autorità preposte all'autorizzazione edilizia, tra cui il Cantone di Berna. Nell'agosto 2016 l'ARE è perciò intervenuto chiedendo una correzione parziale della prassi di autorizzazione. Un anno più tardi, l'ARE e rappresentanti del dipartimento Direzione della giustizia, degli affari comunali e degli affari ecclesiastici del Cantone di Berna hanno riesaminato le relative istruzioni sulla base delle maturate esperienze, dei sopralluoghi e delle discussioni con le diverse autorità. Da tale verifica è così emerso che è possibile assicurare un margine di manovra maggiore soprattutto in caso di modifiche all'aspetto esterno dell'edificio, necessarie per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali. Ad esempio, per adeguare alle attuali esigenze le altezze insufficienti dei locali, sono pure ammessi in taluni casi strutture o corpi nel tetto o nel sottotetto qualora non sia possibile realizzare le necessarie misure entro i limiti del volume dell'edificio. L'ARE prende inoltre atto del fatto che il Cantone di Berna, in determinati casi, rilascia anche autorizzazioni per l'ampliamento di al massimo il 30 per cento di piccoli edifici abitativi con una superficie del piano lorda di al massimo 75 m2 e almeno una camera con una superficie inferiore a 10 m2.

I chiarimenti della prassi di autorizzazione bernese relativa all'articolo 24c LPT sono avvenuti esclusivamente in applicazione del diritto vigente. Le questioni connesse a un'eventuale modifica delle basi legali vincolanti verranno discusse nell'ambito della seconda tappa della revisione della LPT.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
+41 58 464 22 99
media@are.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
https://www.are.admin.ch/are/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68098.html