Esperimenti sugli animali 2016: meno animali impiegati rispetto all’anno precedente

Berna, 05.07.2017 - Nel 2016 il numero di animali sottoposti a esperimenti in Svizzera è sceso a 629 773 unità, con una diminuzione del 7,7 % rispetto all’anno precedente. Questo calo è soprattutto legato alla conclusione di progetti condotti con un gran numero di pesci e anfibi. Tre quarti degli animali non hanno subito alcun aggravio o solo di lieve entità. Due terzi degli animali impiegati sono topi.

Nel 2016 sono stati utilizzati a scopi sperimentali 52 560 animali in meno rispetto al 2015. Questa notevole differenza è legata a progetti di ricerca incentrati sul tipo di detenzione e di foraggiamento degli animali da reddito o inerenti alla conservazione delle specie che necessitano di un gran gruppo di animali. Concretamente, nel 2016 la diminuzione è avvenuta a seguito della conclusione di diversi progetti di sperimentazione che riguardavano un notevole numero di anfibi e pesci.

Specie animali impiegate

Anche nel 2016 due terzi delle specie impiegate erano topi (65,2 %); per contro, la percentuale dei topi geneticamente modificati è lievemente aumentata (38 % nel 2015 rispetto al 42 % nel 2016). Per quanto riguarda le altre specie utilizzate – animali da compagnia (cani e gatti), animali da reddito e altri roditori – le cifre sono complessivamente diminuite. Quasi due terzi degli esperimenti hanno riguardato la ricerca fondamentale e il 20 % lo sviluppo e il controllo della qualità.

Differenti livelli di gravità in funzione degli esperimenti

Gli aggravi subiti dagli animali da laboratorio sono classificati in quattro livelli di gravità da 0 a 3. Negli esperimenti con un livello di gravità 0 – ad esempio quelli incentrati sull’alimentazione o sulla detenzione – agli animali non sono inflitte sofferenze. Gli esperimenti con un livello di gravità 3 comportano invece notevoli aggravi. Nel 2016 il 74.2 % degli animali è stato utilizzato per gli esperimenti con un livello di gravità nullo o lieve. Circa il 23,2% degli animali ha subito aggravi medi, di livello 2, e il 2,6 % ha subito forti aggravi, di livello 3. Il numero delle nuove autorizzazioni rilasciate per gli esperimenti sugli animali ha invece registrato un leggero calo, pari al 2,4 %.

Legislazione e autorizzazioni di esperimenti sugli animali

La legge svizzera sulla protezione degli animali (LPAn) disciplina, tra le altre cose, gli esperimenti sugli animali (art. 17–20 LPAn). Per gli interventi e le pratiche svolti su animali a scopo sperimentale i ricercatori devono inoltrare domanda alle autorità cantonali competenti, descrivendola e giustificandola con precisione. In tale sede devono inoltre dimostrare che non esistono metodi alternativi e che saranno limitati al massimo gli aggravi arrecati agli animali.

Le domande sono esaminate da una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esercita l’alta vigilanza e ha diritto di ricorso contro le autorizzazioni cantonali (art. 25 e 40 LPAn). I Cantoni devono notificare all’USAV tutte le domande di autorizzazione di sperimentazione animale.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Servizio stampa
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