Modifiche d’ordinanza per attuare l’articolo 121a Cost.: il Consiglio federale fissa i punti cardine

Berna, 16.06.2017 - Nella seduta del 16 giugno 2017, il Consiglio federale ha deciso come intende attuare a livello di ordinanza l’articolo costituzionale sulla regolazione dell’immigrazione (art. 121a Cost.) e la legge corrispondente. L’attuazione verte sulle modalità dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti con cui l’Esecutivo intende sostenere le persone in cerca di lavoro residenti in Svizzera.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge attuativa dell’articolo 121a della Costituzione optando consapevolmente per un ordinamento compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea.

Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti: disposizioni attuative

Il fulcro delle modifiche di legge disposte dal Parlamento è rappresentato dalle misure a sostegno di chi cerca un impiego. La precedenza alle persone disoccupate prevede che i datori di lavoro annuncino al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Tale obbligo mira a promuovere la ricerca di un impiego di coloro che in Svizzera sono registrati presso il servizio pubblico di collocamento.

In data odierna il Consiglio federale ha stabilito che l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti va introdotto su scala nazionale per le professioni che registrano, a livello svizzero, un tasso di disoccupazione pari o superiore al cinque per cento. Secondo le attuali stime, sottostanno a un obbligo di annuncio circa tre posti vacanti su dieci. Si tratta di un obbligo mirato che non complica inutilmente il reclutamento di nuova manodopera. Attualmente potrebbero approfittare di tale obbligo circa 187 000 persone in cerca d’impiego.

In base alla legge, il Consiglio federale può rivedere annualmente il valore soglia se la situazione del mercato del lavoro lo richiede. L’Esecutivo ha inoltre deciso di limitare per cinque giorni l’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati solo a chi è registrato presso il servizio pubblico di collocamento.

Non sono sottoposti all’obbligo di annuncio gli impieghi di breve durata. Per stabilire la durata massima di tali impieghi, il Consiglio federale sottopone a consultazione due varianti: 14 giorni o un mese, con una predilezione per la prima. Inoltre esulano dall’obbligo di annuncio i posti vacanti in un’impresa attribuiti internamente (come assunzione di apprendisti o promozioni interne se la persona lavora per l’impresa da almeno sei mesi) e l’assunzione di un familiare. Il controllo del rispetto di tale obbligo compete ai Cantoni.

Annuncio di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente

Con l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione, il Parlamento ha anche deciso di perfezionare la cooperazione tra i servizi sociali cantonali e il servizio pubblico di collocamento in modo da sfruttare meglio il potenziale della manodopera residente. In base a tale decisione le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti idonei per il mercato del lavoro vanno annunciati presso il servizio pubblico di collocamento al fine di integrarli in modo veloce e durevole nel mercato del lavoro svizzero.

Un pertinente rilevamento verifica le competenze necessarie per intraprendere un’attività lucrativa (p. es. sufficienti conoscenze linguistiche) e valuta le prospettive individuali sul mercato del lavoro. Il disciplinamento della procedura di annuncio di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente compete ai Cantoni, i quali presenteranno annualmente alla Confederazione un rapporto sull’andamento e i risultati degli annunci.

Tappe successive

Nelle prossime settimane il Consiglio federale avvierà una consultazione sugli avamprogetti di ordinanza. L’adozione dei testi definitivi da parte dell’Esecutivo è prevista per inizio 2018.


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