Esplosivo allo stadio: promossa l’accusa

Berna, 31.03.2017 - Il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso accusa per la prima volta per violenza allo stadio. L’accusa è rivolta nei confronti di un cittadino svizzero 23enne che il 21 febbraio 2016, durante la partita di Super League tra il Football Club Lucerna e il Football Club San Gallo ha acceso diversi fuochi d’artificio e fumogeni all’interno dello stadio.

Durante la partita di Super League del 21 febbraio 2016 tra il Football Club Lucerna e il Football Club San Gallo, l’imputato è riuscito a introdurre materiale pirotecnico all’interno dello stadio. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile stabilire che il giovane aveva lanciato razzi e fumogeni sul campo da gioco, accettando il rischio di ferire persone e danneggiare l’infrastruttura e il manto erboso, come del resto è effettivamente avvenuto. L’atto commesso ha causato lesioni permanenti a uno spettatore che seguiva la partita nel settore vicino. Nell’ambito dell’inchiesta penale è emerso che l’imputato possedeva senza autorizzazione un’ingente quantità di analogo materiale pirotecnico.

Il Ministero pubblico della Confederazione gli rimprovera pertanto i seguenti reati: ripetuto uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), lesioni gravi (art. 122 cpv. 2 CP), ripetuto danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento (art. 144 cpv. 2 CP) e ripetuta infrazione alla legge federale sugli esplosivi (art. 3 cpv. 1 e art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 37 n. 1 cpv. 1 LEspl nonché art. 17 e art. 22 cpv. 1 in combinazione con l’art. 38 n. 1 cpv. 1 LEspl).

La competenza del Ministero pubblico nell’ambito di questo procedimento penale si fonda da un lato sul tipo di esplosivi utilizzato e dall’altro sull’intenzione di utilizzare tale materiale in un luogo in cui deve essere considerata la messa in pericolo concreta di persone e/o beni. In questo caso trova applicazione l’articolo 224 capoverso 1 CP.

Il Ministero pubblico formulerà le richieste di pena nell’ambito del dibattimento dinanzi al Tribunale penale federale di Bellinzona. Per l’imputato vale, fino alla sentenza definitiva, il principio della presunzione di innocenza. Con il deposito dell’atto d’accusa la competenza per la successiva informazione passa al Tribunale penale federale.


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